Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 29 pagine

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Procedura di consultazione concernente l’OSerFi, l’OIsFi e l’OOV – Rapporto sui risultati

Art. 18

Numerosi partecipanti si dichiarano a favore di un prolungamento del termine per la pubblicazione dei documenti a 10 giorni e in parte anche a 30 giorni (ARIF, GCO, Forum PMI, LenzStaehelin, OAR-G, ASB, SFAMA, USAM, Validitas, UBCS, ASG).

Art. 20 cpv. 2

Alcuni partecipanti sono dell’opinione che la disposizione risulti eccessivamente su misura delle banche e che per i gestori patrimoniali e i consulenti in investimenti indipendenti debba essere prevista una disposizione generale.

Art. 21

Le banche invitano a riprendere il principio UE del «four-fold». In base a quest’ultimo, il fornitore di servizi finanziari non è tenuto a una «best execution» quando in base alle circostanze si può supporre che il cliente non si affidi a lui.

Art. 23

Alcuni partecipanti ritengono che le misure organizzative qui previste si spingano troppo oltre per i piccoli fornitori di servizi finanziari (USAM, Validitas, ASG; mutatis mutandis BakerMc-Kenzie). Altri sono dell’opinione che le misure siano valide non solo rispetto ai lavoratori, ma in particolare anche ai membri dei quadri superiori o della gestione. La disciplina degli incentivi deve inoltre essere estesa a convenzioni sulle prestazioni e alla direzione, così come ai soci (ASIB, USS, PS).

Art. 25

Alcuni partecipanti ritengono che anche nella prevenzione dei conflitti di interessi debbano essere coinvolti anche altri organi come il consiglio di amministrazione, la direzione e l’organo di revisione (ASIB, USS, PS).

Art. 29

Le banche richiedono a questo proposito ulteriori precisazioni sulla questione relativa a cosa non rientri nel concetto di indennità da parte di terzi.

Art. 31

Da diverse parti è richiesta un’estensione dell’eccezione per i fornitori di servizi finanziari sottoposti a una vigilanza prudenziale all’estero che in Svizzera si occupano solo di clienti professionali o istituzionali (ARIF, BärKarrer, CFA, economiesuisse, FINcontrol, LenzStaehelin, Suva, UDC, UBS, VQF e mutatis mutandis SFAMA, USAM e Validitas). Viene inoltre richiesto di consentire ai fornitori di servizi finanziari esteri di registrare sé stessi e i loro consulenti alla clientela, da indicare per nome (Acolin/Hugo, similmente EXPERTsuisse, SFMA, similmente Vischer).

Art. 32

Alcuni partecipanti ritengono che una copertura minima di 500 000 franchi sia eccessiva e desiderano limitarla a 250 000 franchi con una copertura massima di 10 milioni di franchi per i fornitori di servizi finanziari con molti consulenti alla clientela (Forum PMI, OAR-G, USAM, Validitas, ASG, VZ). Altri si dichiarano a favore dello scaglionamento della somma assicurata a copertura in base al numero di consulenti alla clientela (ASA). L’ASA sostiene inoltre che le disposizioni limiterebbero eccessivamente la libertà contrattuale delle assicurazioni.

Art. 35

BX suggerisce che la FINMA debba coordinare la prassi fra i servizi di registrazione.

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