Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/9: Ordinanze d'esecuzione per il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea; nonché altre modifiche di ordinanze nel settore della migrazione · 27 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 20Fedlex · Rapporto esplicativo
N° de référence: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
Il rilascio, l’annullamento e la revoca di visti sono disciplinati nell’articolo 34 del codice dei visti,IDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet anch’esso direttamente applicabile.législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation
Le autorità competenti per il controllo delle condizioni d’entrata alla frontiera esterna non hanno competenze primarie; rilasciano i visti Schengen e nazionali su incarico della SEM, del DFAE e dei Cantoni, conformemente alle istruzioni della SEM e del DFAE. Rilasciano un visto a cittadini di Stati terzi, purché siano soddisfatte le condizioni cumulative seguenti:
a. i cittadini in questione sono in possesso di uno o più documenti di viaggio validi che li autorizzano ad attraversare la frontiera;
b. possono giustificare i motivi del proprio viaggio e dispongono di mezzi di sussistenza sufficienti;
c. non sono segnalati nel SIS o in una banca dati nazionale ai fini della non ammissione, non sono stati condannati all’espulsione e non sono considerati una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali degli Stati Schengen;
d. possono dimostrare di non aver avuto modo di chiedere un visto anticipatamente, in particolare per mancanza di tempo;
e. presentano documenti giustificativi comprovanti l’esistenza di motivi imprevedibili e imperativi d’ingresso oppure che l’entrata deriva da un caso di forza maggiore;
f. il loro ritorno verso il proprio Stato di origine o il transito verso un Paese terzo è garantito;
g. non appartengono a una categoria di persona per la quale è obbligatorio procedere a una consultazione prima del rilascio di un visto (cfr. allegato 16 Manuale dei visti I).
Art. 37 DFAE
Finora le competenze del DFAE erano disciplinate nell’articolo 30 OEV.
Quale novità, nel capoverso 2 si precisa anche che il DFAE è competente per le proroghe dei visti di tipo C e A per le persone menzionate nel capoverso 1.
Il capoverso 3 disciplina la competenza del DFAE di emanare le istruzioni in materia di visti rientranti nel proprio campo d’attività.
Art. 38 Autorità cantonali di migrazione
Capoverso 1
L’OEV vigente contiene un riferimento alle competenze cantonali in materia di visto nell’articolo concernente le competenze della SEM (attuale art. 27 cpv. 1). Per maggiore chiarezza, si propone pertanto di introdurre nella nuova ordinanza un articolo specifico per i Cantoni, come è già il caso per la SEM, il DFAE e le autorità competenti per il controllo delle condizioni d’entrata alle frontiere esterne. La norma riguarda sia i soggiorni di breve durata sia quelli lunghi.
Capoverso 2
Il capoverso 2 stabilisce che ai Cantoni spetta la competenza di prorogare i visti per soggiorni di breve durata in nome della SEM o del DFAE.