Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/9: Ordinanze d'esecuzione per il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea; nonché altre modifiche di ordinanze nel settore della migrazione · 27 pagine
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N° de référence: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
vecchio art. 11IDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquetb
législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation
La ricevibilità di una domanda di visto è regolamentata in modo preciso dagli articoli 19 e 20 del codice dei visti. Poiché in questo caso vale il rimando generale stabilito all’articolo 11, si propone di non ripetere le condizioni già previste nel suddetto codice.
vecchio art. 12
Siccome il codice dei visti (art. 21 e 32) disciplina anche le condizioni per il rilascio o il rifiuto dei visti di tipo A e C, l’attuale articolo 12 OEV è superfluo.
In virtù del capoverso 4 del vecchio articolo 12, la SEM e il DFAE possono rilasciare visti di validità territoriale limitata (VTL). Tale competenza è ora regolamentata negli articoli 34 e 37 della sezione 7.
vecchio art. 13
Questo articolo, concernente la presentazione dei visti, rinvia al codice dei visti9 e al regolamento (CE) n. 333/200210. Si tratta di una questione puramente formale, che può essere disciplinata a livello di istruzioni della SEM se non addirittura dalle autorità che emettono i visti.
Le modalità di compilazione della vignetta di visto sono peraltro regolamentate all’articolo 27 del codice dei visti.
vecchio art. 13a
L’articolo 13a riguarda il periodo di validità dei visti, retto dagli articoli 24 e 26 paragrafi 2 e 3 del codice dei visti11. Se il visto è rilasciato per la prima volta, tale periodo non supera i 180 giorni12, salvo in singoli casi motivati. Un visto per più entrate può essere rilasciato per un periodo di validità massimo di cinque anni. Siccome queste regole sono illustrate con chiarezza nel codice dei visti, si propone di abrogare pure l’articolo 13a.
vecchio art. 13b
L’articolo 13b concerne la proroga del visto, disciplinata dall’articolo 33 del codice dei visti.
Le autorità competenti in questo caso sono le autorità cantonali di migrazione o il DFAE. Tali autorità figurano nella sezione 7 Autorità competenti della nuova OEV e pertanto non devono più essere menzionate qui.
vecchio art. 14
L’articolo 14 inerente alla procedura di rilascio del visto può essere abrogato.
Innanzitutto la lettera a, che rinvia articoli 18 e 25 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica
9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mar. 2010, in vigore dal 5 apr. 2010 (RU 2010 1205).
10 R (CE) n. 333/2002 del Consiglio del 18 feb. 2002 (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 4).
11 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 3 cpv. 2.
12 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 14 ago. 2013, in vigore dal 18 ott. 2013 (RU 2013 2733). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.