Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/9: Ordinanze d'esecuzione per il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea; nonché altre modifiche di ordinanze nel settore della migrazione · 27 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 25Fedlex · Rapporto esplicativo
N° de référence: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
Il capoverso 1 corrisponde al vigente capoverso 3 dell’articolo 54 OEV e non subisce modificheIDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet materiali.législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation
Capoverso 2
I visti rilasciati a norma dell’articolo 4 capoverso 2 OEV sono rifiutati dalle rappresentanze a nome della SEM. Si tratta di una decisione che concerne principalmente il rilascio di un visto in previsione del deposito di una domanda d’asilo in Svizzera, ossia per un soggiorno non sottostante a permesso ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 LStr. Se questo tipo di visto viene rifiutato, una decisione è notificata mediante un modulo ad hoc come previsto dalla legge. Il modulo non corrisponde a quello previsto dal codice dei visti, il quale contempla infatti motivi di rifiuto connessi al rilascio di un visto C Schengen nonché a una particolare forma.
Come nel caso del rifiuto di un visto per soggiorni di breve durata non sottostante a permesso, anche per il rifiuto di visti rilasciati a norma dell’articolo 4 capoverso 2 OEV si applica l’articolo 6 capoverso 2bisLStr.
Sezione 13: Disposizioni finali
Art. 68 Diritto previgente: abrogazione
L’OEV attualmente in vigore è abrogata e sostituita dalla presente revisione totale.
Art. 69 Disposizioni transitorie
Questo articolo disciplina il diritto applicabile ai casi in pendenza al momento dell’entrata in vigore del nuovo diritto.
Art. 70 Entrata in vigore
La revisione totale dell’OEV entra in vigore verosimilmente il 1° settembre 2018.