Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/9: Ordinanze d'esecuzione per il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea; nonché altre modifiche di ordinanze nel settore della migrazione · 27 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 16Fedlex · Rapporto esplicativo
N° de référence: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
Art. 24IDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet Documenti da allegare alla domanda di visto per soglégislatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation
giorni di lunga durata
La SEM stabilisce a livello di istruzioni quali sono i documenti da allegare alla domanda. Conformemente all’articolo 6 capoverso 1 LStr, l’autorità federale competente incarica le rappresentanze svizzere all’estero di procedere al rilascio del visto. Contestualmente al suo potere discrezionale l’autorità può esigere dal richiedente gli attestati e documenti giustificativi da allegare alla domanda, anche nel caso di un visto per un soggiorno lungo. In linea di principio vanno forniti i seguenti documenti:
- il modulo nazionale di domanda di visto in tre copie (lett. a; sono ammesse fotocopie di
buona qualità);
- due fotografie recenti (lett. b; i relativi requisiti sono stabiliti nell’allegato 11 del Manuale dei
visti I); la SEM ha deciso di applicare gli stessi requisiti utilizzati per il visto Schengen.
- due copie delle pagine contenenti dati personali di un documento di viaggio riconosciuto,
valido e autentico (lett. c);
- altri documenti in relazione al soggiorno autorizzato richiesti dall’autorità competente (lett. d;
p. es. documenti inerenti a una formazione o a un perfezionamento).
Il modulo di domanda deve essere compilato e firmato dal richiedente.
Art. 25 Emolumento di visto
L’articolo 25 rinvia all’ordinanza sugli emolumenti LStr applicabile. L’emolumento per un visto nazionale ammonta a EUR 60 (cfr. art. 12 OEmol-LStr17).
Non possono essere prelevate spese di porto, poiché esse sono già comprese nell’emolumento di visto (art. 6 dell’ordinanza generale sugli emolumenti18).
Art. 26 Impronte digitali
Capoverso 1
In linea di principio, le impronte digitali dei richiedenti un visto nazionale non sono rilevate.
Capoverso 2
È possibile rilevare le impronte digitali allo scopo di accertare e assicurare l’identità di una persona straniera e di confrontarle con AFIS, se la persona in questione:
- certifica la sua identità con un documento d’identità o di viaggio falsificato o falso;
- è illecitamente in possesso del documento d’identità o di viaggio esibito;
- rifiuta o non è in grado di dimostrare la propria identità;
- presenta documenti giustificativi falsi, falsificati o ottenuti in modo illecito (p. es. inviti, estratti
bancari, contratti di lavoro ecc.);
- dà adito in altro modo a dubbi fondati in merito alla sua identità.