Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/9: Ordinanze d'esecuzione per il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea; nonché altre modifiche di ordinanze nel settore della migrazione · 27 pagine

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N° de référence: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001

Art. 6IDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet Documento di viaggio

législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation

L’articolo 6 riprende con leggere modifiche l’attuale articolo 3.

Capoverso 1

Il capoverso 1 precisa ora che l’articolo in questione si applica indistintamente nei casi di un soggiorno di breve durata, di un soggiorno di lunga durata o di transito aeroportuale.

Capoversi 2 e 3

Questi due capoversi non introducono modifiche sostanziali, ma definiscono in modo più chiaro la nozione di documento di viaggio valido (cpv. 2) e i requisiti affinché quest’ultimo sia riconosciuto dalla SEM (cpv. 3).

Capoverso 4

Il nuovo capoverso 4 corrisponde al vigente articolo 3 capoverso 3.

Art. 7 Deroghe all’obbligo del documento di viaggio

Il nuovo articolo 7 prevede espressamente la possibilità, in determinati casi umanitari giustificati, di rinunciare a esigere un documento di viaggio per l’entrata in Svizzera. Per motivi di trasparenza la deroga è inserita nell’OEV e si applica sia ai soggiorni brevi sia a quelli lunghi (art. 3 cpv. 4 e 4 cpv. 2).

Art. 8 Obbligo del visto per soggiorni di breve durata

L’articolo 8 riprende l’articolo 4 OEV vigente. Questa disposizione riguardante la liberalizzazione dell’obbligo del visto per soggiorni brevi non contiene cambiamenti fondamentali.

Capoverso 1

Il capoverso 1 corrisponde al vigente articolo 4 capoverso 1 OEV.

Capoverso 2

Il capoverso 2 coincide sostanzialmente con il vigente articolo 4 capoverso 2 OEV.

Il capoverso 2 lettera b è stato invece modificato a causa degli accordi sulla liberalizzazione dei visti conclusi dalla SEM con la Colombia, la Repubblica Dominicana, l’Ecuador, il Perù, la Tunisia e l’Iran. Tali Paesi devono pertanto essere stralciati dall’elenco poiché rientrano nel campo d’applicazione dell’ultimo periodo della lettera b.

Capoverso 3

Il capoverso 1 corrisponde al vigente articolo 4 capoverso 3 OEV.

Capoverso 4

Il capoverso 2 coincide sostanzialmente con il vigente articolo 4 capoverso 4 OEV.

Il capoverso 4 lettera b di questo articolo è stato invece modificato, prevedendo ora l’obbligo del visto sin dal primo giorno di esercizio dell’attività anche per le persone che operano nel commercio ambulante (ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 lett. a e b della legge federale del 23 marzo 20014 sul commercio ambulante), nel giardinaggio o nella paesaggistica.

4 RS 943.1