Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/9: Ordinanze d'esecuzione per il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea; nonché altre modifiche di ordinanze nel settore della migrazione · 27 pagine
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N° de référence: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei con-IDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet trolli alle frontiere comuni, firmata il 19 giugno 1990législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation13, non è più necessaria dato che questi
articoli sono direttamente applicabili. L’articolo 18, concernente i visti nazionali, prevede che i visti per un soggiorno di oltre tre mesi siano visti nazionali rilasciati da una delle Parti contraenti conformemente alla propria legislazione. Un visto di questo tipo permette al titolare di transitare, salvo eccezioni, dal territorio delle altre Parti contraenti per recarsi nel territorio della Parte contraente che ha rilasciato il visto. L’articolo 25 riguarda invece i titoli di soggiorno e la loro validità quali visti per i cittadini di Stati terzi.
Poiché la lettera b fa riferimento al codice dei visti (art. 4–36) esattamente come il nuovo articolo 12 nella sezione 3 dell’OEV, si può rinunciare a questo rimando.
La lettera c rimanda al codice frontiere Schengen14: i cittadini di Paesi terzi che soddisfano le condizioni d’ingresso ma non possiedono un visto e che si presentano alla frontiera possono essere ammessi nel territorio degli Stati membri se è stato loro rilasciato un visto alla frontiera a norma degli articoli 35 e 36 del regolamento (CE) n. 810/200915. Si tratta della regolamentazione relativa ai visti rilasciati alla frontiera in casi eccezionali.
La lettera e, che rinvia ad altre disposizioni dell’ordinanza vigente, figura ora nell’articolo 12 della nuova ordinanza.
vecchio art. 15
Questo articolo concerne l’annullamento e la revoca del visto. Poiché tale aspetto è disciplinato dall’articolo 34 del codice dei visti, l’articolo 15 può essere abrogato. Le prerogative delle autorità competenti in materia di visti sono ora regolamentate nella sezione 7 dell’OEV.
vecchio art. 16
L’articolo 16 riguarda lo scopo vincolato. Siccome il suo contenuto non è conforme alla regolamentazione Schengen, in base alla quale solo lo scopo principale è indicato sul visto, ma anche altri scopi accessori sono possibili, tale disposizione è abrogata.
vecchio art. 17
La durata del soggiorno dei detentori di visti Schengen è stabilita dalla definizione stessa di visto per soggiorni di breve durata fornita nel nuovo articolo 2. L’attuale riferimento al codice frontiere Schengen (art. 6 par. 1 e 2) non è necessario dato che la definizione è direttamente applicabile. L’attuale articolo 17 è quindi abrogato.
vecchio art. 18
Il visto di ritorno è un visto finalizzato a un soggiorno di breve o lunga durata.
Nei casi menzionati alle lettere a e b, si tratta di un visto di tipo D per un soggiorno di lunga durata, che rientra nelle competenze dei Cantoni. Anche la fattispecie della lettera c riguarda
13 GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 610/2013, GU L
182 del 29.6.2013, pag. 1.
14 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 1.
15 Regolamento (CE) n°810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1