Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/9: Ordinanze d'esecuzione per il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea; nonché altre modifiche di ordinanze nel settore della migrazione · 27 pagine

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N° de référence: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001

un visto di categoria D, rilasciato dalla SEM sulla base dell’articolo 9 dell’ordinanza concer-IDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet nente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV).législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation

Poiché il visto di ritorno è disciplinato dalle istruzioni della SEM e dall’articolo 9 ODV, l’articolo 18 non è necessario ed è pertanto abrogato.

Ora è l’articolo 21 a sancire che il visto di ritorno è rilasciato sotto forma di un visto D.

Sezione 4: Visto per soggiorni di lunga durata

I visti nazionali sono rilasciati dagli Stati Schengen in vista di un soggiorno nello spazio Schengen superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni e in conformità con l’ordinamento giuridico dei rispettivi Paesi.

Il visto nazionale autorizza il titolare a entrare sul territorio dello Stato di rilascio e a spostarsi liberamente sul territorio degli altri Stati Schengen durante al massimo 90 giorni su un periodo di 180 giorni, sempreché siano soddisfatte le condizioni d’entrata nello spazio Schengen e l’interessato non sia segnalato ai fini della non ammissione nelle basi di dati nazionali degli Stati Schengen sul cui territorio si reca16.

L’OEV vigente non contiene alcuna disposizione sulla procedura in materia di rilascio di visti nazionali. Tutta la procedura in questione è disciplinata dalle istruzioni della SEM, che riprendono talune disposizioni del codice dei visti.

La nuova sezione 4 colma questa lacuna dell’ordinanza che fonda diritti e doveri nei confronti dei privati.

Art. 21 Rilascio di un visto per soggiorni di lunga durata

Esistono i seguenti tipi di visti nazionali:

- visto di ritorno (rilasciato dalle autorità cantonali di migrazione, dal servizio competente del

DFAE, dalla SEM o dalle rappresentanze all’estero, art. 7 ODV);

- visto per un soggiorno soggetto a permesso senza attività lucrativa ai sensi dell’articolo 10

capoverso 2 LStr (rilasciato dalle autorità cantonali di migrazione o dal servizio competente del DFAE) o per un soggiorno soggetto a permesso con attività lucrativa ai sensi dell’articolo 11 capoverso 2 LStr;

- visto per motivi umanitari giustificati per l’entrata in Svizzera ai sensi del nuovo articolo 4

capoverso 2 OEV;

- sostitutivo in caso di perdita o rinnovo di una carta di soggiorno.

Dopo l’entrata in Svizzera, il titolare di un visto nazionale deve in linea di principio notificarsi all’autorità cantonale di migrazione competente o al servizio competente del DFAE. In seguito ottiene una carta di soggiorno o una tessera di legittimazione (art. 21 lettere a e b).

Per le entrate sulla base dell’articolo 4 capoverso 2, la SEM decide le condizioni d’entrata caso per caso. Durante il periodo di validità del visto, i titolari di un visto rilasciato a questo titolo devono procedere alla notificazione conformemente agli articoli 10 o 11 LStr, ossia devono

16 Regolamento (UE) n. 265/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010, che modifica la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata; GU L 85 del 31.3.2010, pag. 1.