Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/9: Ordinanze d'esecuzione per il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea; nonché altre modifiche di ordinanze nel settore della migrazione · 27 pagine
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N° de référence: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
Stati Schengen nel quadro della consultazione Schengen prevista dall’articolo 22 del codiceIDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet dei visti.législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation
Il capoverso 5 precisa che il visto rilasciato a norma del capoverso 4 è un visto di validità territoriale limitata secondo la definizione dell’articolo 2.
Art. 4 Condizioni d’entrata per un soggiorno di lunga durata
L’articolo 4 stabilisce le condizioni d’entrata per un soggiorno di lunga durata. Anche in questo caso si rinvia al codice frontiere Schengen (art. 6 par. 1 lett. a, d ed e).
Capoverso 1
Il capoverso 1 riguarda le condizioni che devono essere in linea di principio soddisfatte in vista dell’entrata per un soggiorno di lunga durata.
Gli stranieri devono essere in possesso di un visto D e adempiere le condizioni d’ammissione per lo scopo dichiarato del soggiorno previste dalla LStr.
Capoverso 2
La deroga al capoverso 1 prevista nel capoverso 2 permette di autorizzare l’entrata per un soggiorno di lunga durata alle persone la cui vita o integrità fisica è direttamente, seriamente e concretamente minacciata nel Paese di provenienza.
Questo visto è rilasciato per motivi umanitari e in casi giustificati. Ciò è il caso in particolare se la vita o l’integrità fisica di una persona è direttamente, seriamente e concretamente minacciata (p. es. cittadini siriani in LIbia o persone minacciate e suscettibili di chiedere asilo in Svizzera).
A fronte del soggiorno di lunga durata che si prospetta in questi casi è rilasciato un visto D (cfr. nuovo art. 21 OEV). Il titolare del visto è tenuto a presentare una domanda d’asilo durante il periodo di validità del visto. In caso contrario, allo scadere del visto soggiace alla legge sugli stranieri e deve lasciare la Svizzera, salvo se un altro Cantone regola la sua situazione, per esempio rilasciandogli un permesso di soggiorno. Sono ipotizzabili anche altri casi in cui può essere rilasciato questo visto, per esempio l’accoglienza in Svizzera di rifugiati riconosciuti dall’ACNUR. Queste persone non devono presentare una domanda d’asilo in Svizzera giacché il loro soggiorno è regolamentato conformemente alle norme del reinsediamento (art. 56 cpv. 1 LAsi).
Per questo tipo di visto la SEM disciplina le condizioni materiali d’entrata a livello di istruzioni e decide caso per caso sull’entrata.
In questi casi, il capoverso 2 consente alla SEM di ammettere delle deroghe all’obbligo di presentare un documento di viaggio in presenza di validi motivi (cfr. nuovo art. 7).
Art. 5 Condizioni per il transito aeroportuale
A differenza dell’OEV attuale, l’articolo 5 definisce le condizioni che gli stranieri devono soddisfare per poter transitare da un aeroporto svizzero.
Essi devono tra l’altro disporre di documenti adeguati e, all’occorrenza, di un visto (cfr. art. 10), non essere segnalati nel SIS o nelle banche dati nazionali svizzere e nemmeno essere considerati una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica, la sanità pubblica o le relazioni internazionali della Svizzera.