Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/9: Ordinanze d'esecuzione per il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea; nonché altre modifiche di ordinanze nel settore della migrazione · 27 pagine
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N° de référence: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
IDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation
Sezione 7: Autorità competenti
I Cantoni sono competenti per l’entrata in vista di soggiorni soggetti a permesso (art. 10 LStr). Negli altri casi, il Consiglio federale ripartisce la competenza per l’entrata tra il DFAE e la SEM, i quali possono delegare delle competenze alle rappresentanze all’estero e ai posti di confine.
Art. 34 SEM
Capoverso 1
Questo articolo, che riprende l’attuale articolo 27 OEV, conferisce alla SEM la competenza generale in materia di entrata in Svizzera, fatte salve le competenze del DFAE e dei Cantoni.
Alla SEM spetta il rilascio di visti per soggiorni di breve durata esenti da permesso, mentre il DFAE o l’autorità cantonale di migrazione sono competenti per il rilascio dei visti per soggiorni di lunga durata soggetti a permesso.
Capoverso 2
La SEM è competente per il rilascio di visti secondo l’articolo 4 capoverso 2 OEV.
Capoverso 3
La SEM è competente per tutte le mansioni non attribuite ad altre autorità federali, e specialmente per le mansioni elencate alle lettere a-e.
Questo capoverso e le lettere a, c, d ed e corrispondono al vigente articolo 27 capoversi 2-4 OEV, mentre la lettera b è nuova e concretizza l’articolo 121 LStr. In virtù dell’articolo 121 LStr, la SEM impartisce le istruzioni alle autorità e servizi competenti in materia di ritiro di documenti di viaggio, documenti d’identità falsi o falsificati e dei documenti autentici per i quali sussistono indizi concreti di un utilizzo abusivo. Siccome la SEM può ritirare un documento di viaggio, logicamente dev’essere abilitata anche a ritirare, se del caso, i documenti giustificativi falsi o falsificati. Peraltro questi documenti sono elementi importanti per la decisione in materia di visto e hanno valenza probatoria.
Art. 35 Rappresentanze all’estero
Sotto il profilo dei contenuti, l’articolo 35 corrisponde al vigente articolo 28 OEV.
Le rappresentanze svizzere all’estero non dispongono di competenze primarie; rilasciano i visti Schengen e nazionali su incarico della SEM, del DFAE e dei Cantoni (art. 6 cpv. 1 LStr), conformemente alle istruzioni della SEM e del DFAE.
Tutti i dettagli sono disciplinati nelle istruzioni della SEM e del DFAE in materia di visti.
Art. 36 Autorità competenti per il controllo delle condizioni d’entrata alle frontiere esterne
L’articolo 36 riprende l’attuale articolo 29 OEV. Gli articoli e i capoversi dell’OEV che corrispondono ad articoli del codice dei visti direttamente applicabili sono stati stralciati.
Il rilascio di visti chiesti alle frontiere esterne è retto dagli articoli 34-36 e dall’allegato XI del codice dei visti. Tali articoli sono direttamente applicabili.