Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/9: Ordinanze d'esecuzione per il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea; nonché altre modifiche di ordinanze nel settore della migrazione · 27 pagine
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N° de référence: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
IDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation
3. Conseguenze per la Confederazione e i
Cantoni
La revisione non ha ripercussioni sulle finanze e sul personale della Confederazione e dei Cantoni.
4. Aspetti giuridici
4.1. Compatibilità con gli impegni internazionali
Le modifiche apportate all’ordinanza sono compatibili con il diritto internazionale.
4.2. Rapporto con il diritto europeo
Le modifiche proposte sono conformi all’acquis di Schengen e di Dublino e ai rispettivi sviluppi.
Nella sua sentenza del 7 marzo 2017 (C-638/16)22, la CGUE ha stabilito che il codice dei visti disciplina unicamente i soggiorni di breve durata, vale a dire di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
Tale codice pertanto non può fungere da base legale per un’entrata volta alla presentazione di una domanda di asilo nel Paese ospitante. In un caso del genere, la presentazione della domanda è finalizzata a un soggiorno di lunga durata. A causa di questa giurisprudenza, la Svizzera nell’ambito dei visti umanitari non può più basarsi sul codice dei visti per i soggiorni di lunga durata. Occorre dunque una base legale nazionale per regolamentare l’entrata (con un visto D). Questa aggiunta all’OEV non modifica i presupposti materiali e la prassi nella valutazione delle domande per i visti umanitari.
La CGUE ha inoltre constatato che il legislatore dell’UE non ha finora adottato alcun atto in base al quale gli Stati Schengen possono/devono, per motivi umanitari, rilasciare visti per soggiorni di lunga durata a cittadini di Paesi terzi. La questione deve quindi essere disciplinata a livello di diritto nazionale.
In linea di principio, i tribunali e le autorità svizzere sono autonomi per quanto concerne l’applicazione e l’interpretazione dell’acquis di Schengen: l’interpretazione della CGUE non ha pertanto carattere vincolante. In base all’articolo 8 dell’Accordo riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen23, le Parti contraenti mirano però un’applicazione e un’interpretazione il più possibile omogenee delle disposizioni di Schengen.
A causa della già citata sentenza della CGUE, la Svizzera nell’ambito dei visti umanitari non può più basarsi sul codice dei visti per i soggiorni di lunga durata e rilasciare a tale scopo un visto C. Occorre una base legale nazionale per disciplinare l’entrata (con un visto D).
22 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=188626&mode=lst&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=215181
23 Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (AAS), RS 0.362.31