Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/9: Ordinanze d'esecuzione per il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea; nonché altre modifiche di ordinanze nel settore della migrazione · 27 pagine
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N° de référence: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
IDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet
2. Commento ai singoli articolilégislatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation
Sezione 1: Oggetto e campo d’applicazione
Art. 1
L’articolo 1, che definisce l’oggetto dell’ordinanza, non subisce modifiche sostanziali e corrisponde al diritto attualmente in vigore. Nel capoverso 1 si precisa unicamente che il transito aeroportuale rientra nel campo d’applicazione dell’OEV.
Art. 2 Definizioni
Per facilitare la lettura dell’OEV e renderla più comprensibile, appare innanzitutto utile definire le principali nozioni di base della regolamentazione Schengen, e in particolare le seguenti: visto per soggiorni di breve durata, visto per soggiorni di lunga durata, visto di transito aeroportuale, visto uniforme, visto con validità territoriale limitata.
Sezione 2: Disposizioni concernenti l’entrata e il transito aeroportuale
La sezione 2 disciplina ora non solo l’entrata in Svizzera ma anche il transito aeroportuale.
Art. 3 Condizioni d’entrata per un soggiorno di breve durata
L’articolo 3 riprende l’articolo 2 dell’OEV vigente, precisandone determinate nozioni. Riguarda esclusivamente le condizioni d’entrata per i soggiorni di breve durata.
Il capoverso 3 dell’articolo 2 attualmente in vigore è abrogato poiché concerne le condizioni d’entrata per i soggiorni di lunga durata.
L’articolo 3 capoverso 3 elenca i mezzi di sussistenza sufficienti per entrare in Svizzera.
L’articolo 3 capoverso 4 lettera a consente (tra l’altro alla SEM) di derogare in casi motivati alle prescrizioni in materia di documenti di viaggio (nuovo art. 7), come già previsto dall’articolo 3 capoverso 4 dell’OEV vigente. In questo modo è possibile autorizzare l’entrata a cittadini di Paesi terzi che non soddisfano una o più condizioni d’entrata (art. 6 par. 5 lett. a e c del codice frontiere Schengen3).
Questi visti sono accordati quando l’entrata avviene per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali (art. 25 codice dei visti). Il soggiorno ha una durata massima di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, e dunque viene rilasciato un visto C (cfr. nuovo art. 11 OEV). L’entrata in Svizzera è autorizzata per esempio in caso di malattia grave o decesso di un parente o di una persona di riferimento in Svizzera (motivi umanitari) o in caso di eventi politici o culturali ufficiali in Svizzera come il WEF a Davos (interessi nazionali).
Quale novità, il capoverso 4 lettera b precisa che la SEM può eccezionalmente autorizzare l’entrata per motivi umanitari di persone che sono state oggetto di un’opposizione di uno o più
3 Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), versione della GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1.