Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/9: Ordinanze d'esecuzione per il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea; nonché altre modifiche di ordinanze nel settore della migrazione · 27 pagine

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N° de référence: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001

Art. 16IDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet Procedura di dichiarazione di garanzia

législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation

L’articolo 16 riprende l’attuale articolo 9 concernente la procedura di dichiarazione di garanzia.

Art. 17 Assicurazione sanitaria di viaggio

L’articolo 17 riprende e precisa il vigente articolo 10 OEV sull’assicurazione sanitaria di viaggio.

Il capoverso 1 precisa che l’obbligo di possedere una tale assicurazione vale unicamente per i visti per soggiorni di breve durata.

Il capoverso 2 ribadisce le due sole deroghe all’obbligo di sottoscrivere un’assicurazione sanitaria di viaggio previste dal codice dei visti (art. 15 par. 6 e 7), ossia per le persone la cui situazione professionale lascia presumere una copertura assicurativa adeguata e per i titolari di un passaporto diplomatico.

Il capoverso 3 è stato riformulato per restituire fedelmente il senso dell’articolo 35 paragrafo 3 del codice dei visti (visti rilasciati alle frontiere esterne), che consente agli Stati membri di rilasciare visti alle frontiere esterne anche in assenza di un’assicurazione sanitaria di viaggio. Come la maggior parte degli Stati Schengen, la Svizzera ha finora derogato all’obbligo di possedere una tale assicurazione e intende proseguire su questa strada.

Art. 18 Altre garanzie

Questo articolo riprende senza modifiche l’attuale articolo 12 relativo alle altre garanzie.

Art. 19 Emolumento di visto

Il nuovo articolo 19 riguarda gli emolumenti per il rilascio dei visti. Questa disposizione rinvia all’articolo 16 del codice dei visti e all’ordinanza del 24 ottobre 2007 sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri (OEmol-LStr8).

Il costo di un visto per soggiorni di breve durata, fissato dal codice dei visti, ammonta a 60 euro. Nessun cambiamento sostanziale è previsto al riguardo.

Art. 20 Delega di compiti nel quadro della procedura del visto (art. 98b LStr)

L’articolo 20 corrisponde esattamente all’attuale articolo 15a OEV.

Abrogazione della vigente sezione 4 «Rilascio e revoca del visto»: vecchio art. 11a

L’articolo 11a dedicato ai tipi di visto è abrogato. Diverse definizioni figurano ora nel nuovo articolo 2 e dunque non devono essere ripetute. La nozione di «visto rilasciato alla frontiera» è stata stralciata, dato che si tratta di visti di tipo A o C rilasciati a titolo eccezionale su mandato della SEM e del DFAE. Solo il luogo di emissione cambia.

8 RS 142.209