Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/9: Ordinanze d'esecuzione per il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea; nonché altre modifiche di ordinanze nel settore della migrazione · 27 pagine

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N° de référence: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001

Sezione 5: Procedura alla frontieraIDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation

In Svizzera soltanto gli aerodromi in cui si entra ed esce dallo spazio Schengen sono frontiere esterne ai sensi dell’acquis di Schengen21. Presso queste frontiere esterne si procede a un controllo sistematico delle persone secondo le disposizioni del codice frontiere Schengen. Poiché tali disposizioni sono direttamente applicabili, la loro trasposizione nel diritto svizzero non è necessaria.

Art. 28 Attraversamento della frontiera

L’articolo 28 corrisponde al vigente articolo 20 OEV, che rinvia al codice frontiere Schengen. Esso non subisce modifiche materiali.

Art. 29 Frontiere esterne Schengen

L’articolo 29 corrisponde al vigente articolo 21 OEV e non subisce modifiche materiali.

Art. 30 Reintroduzione dei controlli alle frontiere interne

L’articolo 30 corrisponde all’attuale articolo 22 OEV, in base al quale la Svizzera ha la possibilità, in caso di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici, di ripristinare temporaneamente i controlli sistematici delle persone alle frontiere interne.

Art. 31 Competenza per il controllo delle persone

L’articolo 31 corrisponde al vigente articolo 23 OEV e non subisce modifiche materiali.

Sezione 6: Obbligo di diligenza e di assistenza delle imprese di trasporto aereo

La sezione 6 dell’OEV disciplina l’obbligo di diligenza e di assistenza delle imprese che trasportano passeggeri per via aerea. Tali imprese devono adottare tutti i provvedimenti necessari per accertarsi di trasportare unicamente persone munite dei necessari documenti di viaggio. Sono parimenti tenute, su richiesta delle autorità, a ricondurre le persone cui è stata negata l’entrata nello Stato di provenienza o a trasportarle in un altro Stato in cui l’entrata può avvenire legalmente. Questa sezione non subisce modifiche materiali.

Art. 32 Portata dell’obbligo di diligenza

L’articolo 32 corrisponde al vigente articolo 25 OEV e non subisce modifiche materiali.

Art. 33 Modalità di cooperazione

L’articolo 33 corrisponde al vigente articolo 26 OEV e non subisce modifiche materiali.

21 In singoli casi, anche un aeroporto non doganale può divenire frontiera esterna di Schengen quando a titolo eccezionale vi atterrano o vi decollano aerei in provenienza da o a destinazione di Stati non facenti parte dello spazio Schengen.