Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/9: Ordinanze d'esecuzione per il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea; nonché altre modifiche di ordinanze nel settore della migrazione · 27 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo
N° de référence: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001
Capoverso 2IDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation
Il capoverso 2 dell’articolo 12 prevede che le disposizioni direttamente applicabili del codice dei visti siano completate dagli articoli 13–19 della nuova OEV. Questi articoli disciplinano il rilevamento delle impronte digitali, la dichiarazione di garanzia, l’assicurazione sanitaria di viaggio, altre eventuali garanzie nonché l’emolumento di visto.
Art. 13 Impronte digitali
Questa disposizione stabilisce in quali casi possono essere rilevate le impronte digitali dei richiedenti un visto.
Capoverso 1
Il codice dei visti (art. 13) definisce in quali casi le impronte sono rilevate conformemente al regolamento VIS. In Svizzera, l’ordinanza sul sistema centrale d’informazione visti e sul sistema nazionale d’informazione visti (OVIS)6 disciplina la procedura di registrazione nel quadro della procedura del visto. Anche la procedura riguardo alla trasmissione dei dati al C-VIS è retta dall’ordinanza VIS.
Capoverso 2
Le impronte digitali possono essere rilevate non solo per il C-VIS, ma anche per accertare d’identità del richiedente e confrontarle con AFIS (art. 102 cpv. 1 LStr).
Art. 14 Dichiarazione di garanzia
Questo articolo concernente la dichiarazione di garanzia corrisponde sostanzialmente al vigente articolo 7.
È stata aggiunta una sola precisazione al capoverso 3 lettera b: poiché le carte di legittimazione del DFAE (art. 17 OSOsp7) servono anche da titolo di soggiorno, i loro titolari possono farsi garanti alla stessa stregua dei titolari di un permesso di dimora o di domicilio.
Il vigente articolo 7 capoverso 4 è stato abrogato, dato che rinvia al codice dei visti (art. 14 par. 4) che è direttamente applicabile (utilizzo di moduli).
Art. 15 Portata della garanzia
L’articolo 15 riprende l’attuale articolo 8.
Quale novità, la portata della garanzia per un soggiorno di cittadini di Stati terzi si estende a tutto lo spazio Schengen (cpv. 1), e non alla sola Svizzera. La persona che si è fatta garante deve coprire le spese per il sostentamento, per il ritorno o dovute a malattia qualunque sia il luogo all’interno dello spazio Schengen in cui i cittadini di Stati terzi hanno soggiornato. Questa modifica è giustificata dal fatto che la dichiarazione di garanzia supplisce alla mancanza di mezzi di sussistenza sufficienti, la cui disponibilità costituisce una condizione per l’entrata nello spazio Schengen.