Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/9: Ordinanze d'esecuzione per il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea; nonché altre modifiche di ordinanze nel settore della migrazione · 27 pagine

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N° de référence: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001

presentare una domanda d’asilo: altrimenti le persone in questione devono lasciare la SvizzeraIDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet (art. 21 lett. c).législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation

Art. 22 Competenza territoriale consolare

Capoverso 1

Gli stranieri devono in linea di principio depositare o ritirare le loro domande di visto per soggiorni di lunga durata presso la rappresentanza competente per il proprio luogo di domicilio, che poi registra la domanda in ORBIS. Le domande di visto possono essere depositate in qualsiasi momento.

Capoverso 2

Le autorità cantonali di migrazione possono ammettere deroghe a favore degli stranieri tenuti a spostarsi di frequente e a brevissimo termine (impiegati di società internazionali, artisti, sportivi, ecc.). Se, a causa di motivi ritenuti sufficientemente validi, uno straniero non è riuscito a depositare la sua domanda di visto presso la rappresentanza all’estero competente per il proprio luogo di domicilio, l’autorità competente in Svizzera può autorizzare l’entrata della persona in questione anche tramite un’altra rappresentanza.

Capoverso 3

Una rappresentanza può accettare una domanda di uno straniero che non risiede nel proprio circondario consolare se reputa pertinenti i motivi per i quali quest’ultimo non ha depositato la sua domanda presso la rappresentanza competente per il proprio luogo di domicilio. L’autorità deve segnatamente interrogare la persona sui motivi della sua venuta in Svizzera.

Art. 23 Comparizione personale

Capoverso 1

I richiedenti non sono in linea di principio tenuti a presentarsi di persona alla rappresentanza per sottoporre le proprie domande di visto. Al contrario dei visti Schengen (C), non occorre rilevare le impronte digitali.

Capoverso 2

La SEM stabilirà a livello di istruzioni in quali casi è necessaria la comparizione personale contestualmente alla presentazione di una domanda di visto. Una comparizione personale può essere richiesta ad esempio:

- per la verifica delle conoscenze linguistiche delle persone che chiedono di ammesse in

Svizzera in vista di una formazione o di un perfezionamento;

- per l’identificazione dei richiedenti in determinati casi;

- su indicazione dell’autorità cantonale di migrazione competente in determinati casi;

Capoverso 3

In caso di domanda di un visto a norma dell’articolo 4 capoverso 2 OEV il richiedente è tenuto a presentarsi di persona.