Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/10: Modifica della legge federale e dell'ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali · 25 pagine

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Art. 11 cpv. 5, 6 lett. b n. 2 e cpv. 8–10

Cpv. 5

La sezione III parte B punto 1 SCC dispone che, per identificare i conti oggetto di comunicazione fra i conti preesistenti di persone fisiche, un istituto finanziario tenuto alla comunicazione possa seguire la procedura di ricerca dell’indirizzo di residenza. Questa procedura è ammessa soltanto per i conti di importo non rilevante. La residenza fiscale viene determinata sulla base di un indirizzo di residenza attestato da prove documentali. L’indirizzo deve essere attuale, affinché un istituto finanziario possa basarsi su questo dato registrato nei propri documenti. La procedura di ricerca dell’indirizzo di residenza rappresenta una procedura semplificata per l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica.

Il numero marginale 10 del Commentario relativo alla sezione III parte B punto 1 SCC elenca le prove documentali su cui un istituto finanziario tenuto alla comunicazione può basarsi nel quadro della procedura di ricerca dell’indirizzo di residenza. Le prove documentali registrate nei suoi sistemi devono essere rilasciate da un’autorità governativa (ad es. ufficio controllo abitanti, ufficio dello stato civile, ambasciata o consolato). A tal fine sono considerati validi, ad esempio, le carte d’identità, le patenti e i permessi di soggiorno. Se le prove documentali non riportano alcun indirizzo o riportano un indirizzo incompleto, la condizione relativa alla documentazione è considerata soddisfatta anche se l’indirizzo attuale registrato nei sistemi dell’istituto finanziario tenuto alla comunicazione corrisponde all’indirizzo registrato in altre prove documentali rilasciate, ad esempio, da un’autorità governativa, o all’indirizzo registrato in un’autocertificazione del titolare del conto, purché la compilazione intenzionale di un’autocertificazione falsa sia punibile.

Ai sensi dell’articolo 11 capoverso 5, il presupposto relativo alla documentazione è considerato soddisfatto se un indirizzo è rilevato nel quadro degli obblighi di adeguata verifica per la lotta contro il riciclaggio di denaro con un modulo indicante che la comunicazione di un’informazione falsa è passibile di pena. Nella prassi tale modulo corrisponde al formulario A per l’accertamento dell’avente economicamente diritto.

La possibilità di basarsi unicamente sull’indirizzo registrato in un simile formulario senza un’ulteriore prova documentale rilasciata da un’autorità governativa è incompatibile con lo SCC. Il Forum globale raccomanda pertanto alla Svizzera di abrogare questa disposizione.

L’articolo 11 capoverso 5 deve essere abrogato e, a partire dall’entrata in vigore della modifica, per quanto riguarda la procedura di ricerca dell’indirizzo di residenza saranno applicabili le condizioni secondo la sezione III parte B punto 1 SCC e del relativo Commentario. Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione possono quindi, seppure in via sussidiaria, continuare a basarsi su un indirizzo rilevato nel quadro degli obblighi di adeguata verifica per la lotta contro il riciclaggio di denaro con un modulo indicante che la comunicazione di un’informazione falsa è passibile di pena, purché siano soddisfatte le relative condizioni previste dallo SCC.

Cpv. 6 lett. b n. 2

In ragione della sostituzione del termine «gestire» all’articolo 2 capoverso 1 lettere i e j LSAI, s’impone una modifica corrispondente anche al capoverso 6 lettera b numero 2.

Cpv. 8

Commento relativo all’abrogazione della vigente disposizione

Conformemente al vigente capoverso 8, se entro 90 giorni dall’apertura di un nuovo conto non dispone del nome, dell’indirizzo e della data di nascita del titolare del conto o delle persone che esercitano il controllo, un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione deve chiudere il conto. Il Forum globale ritiene la possibilità di aprire un nuovo conto senza queste informazioni fondamentali incompatibile con le prescrizioni dello SCC e raccomanda pertanto di abrogare il capoverso 8.

Il vigente capoverso 8 deve essere abrogato conformemente alla raccomandazione formulata dal Forum globale.