Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/10: Modifica della legge federale e dell'ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali · 25 pagine

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va FATCA (Accordo FATCA; cfr. allegato II dell’Accordo FATCA) o del contesto giuridico ed economico svizzero. Tuttavia, per le ragioni esposte al numero 1.1.1, del contesto giuridico ed economico fondamentalmente non può essere tenuto conto. Gli Stati devono quindi adeguare le loro disposizioni derogatorie non conformi alle prescrizioni dello standard per lo scambio automatico di informazioni e del Forum globale. Si osserva che gli istituti finanziari o i conti interessati dal presente progetto non sono stati esclusi da nessun altro Stato dal campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni e che il Forum globale ha formulato raccomandazioni anche nei confronti di quegli Stati che conoscono deroghe identiche o simili.

3 La normativa proposta

3.1 Attuazione delle raccomandazioni

Il presente progetto si prefigge di attuare le raccomandazioni del Forum globale, ad eccezione di quella volta ad abrogare la disposizione derogatoria concernente i conti di moneta elettronica

21

(art. 16 OSAIn) .

Tra le novità introdotte dall’avamprogetto di legge vi è l’abrogazione della deroga per le comunioni di proprietari per piani e alcuni adeguamenti degli obblighi di adeguata verifica; gli importi saranno indicati esclusivamente in dollari americani e gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione avranno l’obbligo di conservare i documenti. Di fatto quest’obbligo esiste già, ma ora sarà sancito e chiarito esplicitamente.

Nell’ordinanza è prevista l’abrogazione o l’adeguamento di determinate disposizioni derogatorie concretizzate a questo livello. Si tratta delle disposizioni per le comunioni di comproprietari, le associazioni, le fondazioni e i rispettivi conti, i conti per il versamento di capitale e i conti esclusi in ragione dello Stato di residenza del titolare del conto. Inoltre, sulla base dell’avamprogetto di legge, sono state precisate determinate disposizioni relative agli obblighi di adeguata verifica e di iscrizione e quelle contenenti importi che devono essere espressi in dollari americani. Nell’ordinanza sono state inserite anche disposizioni transitorie volte a definire gli obblighi di adeguata verifica in capo agli istituti finanziari interessati dall’abrogazione delle disposizioni derogatorie e a concedere loro termini congrui per l’espletamento dei nuovi o supplementari obblighi scaturiti dallo standard per lo scambio automatico di informazioni.

Alcune raccomandazioni del Forum globale confluiranno anche nella Direttiva sullo scambio automatico di informazioni. Di questi lavori si farà carico l’AFC, in collaborazione con un gruppo di esperti.

3.2 Ulteriori modifiche

Indipendentemente dalla verifica del Forum globale, l’avamprogetto rappresenta anche l’occasione per ancorare a livello di legge la pratica abituale dell’iscrizione dei trust documentati dai trustee («trustee-documented trust») e di introdurre una norma che autorizza l’autorità competente a sospendere lo scambio automatico di informazioni con uno Stato partner, se questo Stato non soddisfa i requisiti dell’OCSE in materia di confidenzialità e sicurezza dei dati.

3.3 Compatibilità tra compiti e finanze

Con la proposta di considerare la maggior parte delle raccomandazioni del Forum globale, la Svizzera ribadisce la propria disponibilità ad attuare pienamente gli standard internazionali in materia fiscale. Ne conseguono oneri aggiuntivi per i settori e i soggetti interessati. L’abrogazione delle disposizioni derogatorie per le associazioni e le fondazioni che adempiono le premesse secondo lo

21 Il trattamento degli istituti e dei conti di moneta elettronica è attualmente al vaglio del gruppo di lavoro n. 10 del Comitato fiscale dell’OCSE. Gli esiti confluiranno in un’eventuale revisione dello standard per lo scambio automatico di informazioni, in data da definirsi. È previsto che determinati prodotti di moneta elettronica vengano esclusi dal campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni. È quindi necessario attendere la conclusione dei lavori del gruppo di lavoro prima di adeguare le basi giuridiche svizzere.