Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/10: Modifica della legge federale e dell'ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali · 25 pagine
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gente per la ripartizione dei loro conti in conti preesistenti e nuovi conti. In questo modo si vuole garantire un termine adeguato che consenta loro di verificare se la loro clientela tiene conti oggetto di comunicazione. Si garantisce, inoltre, che gli istituti finanziari interessati non siano tenuti ad adempiere retroattivamente determinati obblighi a seguito dell’abrogazione delle disposizioni derogatorie che li riguardano.
Non è necessario inserire una disposizione transitoria analoga nella LSAI, visto che le comunioni di proprietari per piani interessati dalla disposizione derogatoria di cui all’articolo 3 capoverso 10 LSAI non si qualificano in nessun caso come istituti finanziari, neppure con l’abrogazione della disposizione derogatoria (si vedano al riguardo le spiegazioni al n. 3.3). Le stesse considerazioni valgono anche per le comunioni di comproprietari di cui all’articolo 7 OSAIn.
Cpv. 2
Per i motivi menzionati in relazione al capoverso 1, gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione presso cui sono aperti conti interessati dall’abrogazione delle disposizioni derogatorie di cui agli articoli 10, 11 e 15 OSAIn e che devono verificare dall’entrata in vigore della modifica se questi conti sono conti oggetto di comunicazione, per la ripartizione di questi conti in conti preesistenti e nuovi conti hanno la possibilità di applicare una data di riferimento diversa da quella prevista dalla regolamentazione vigente: ai conti di cui agli articoli 10, 11 e 15 OSAIn già aperti il giorno antecedente l’entrata in vigore della modifica si devono pertanto applicare gli obblighi di adeguata verifica per i conti preesistenti ai sensi della sezione III o V SCC e le verifiche devono avere luogo entro i termini applicabili ai conti preesistenti di cui all’articolo 11 capoversi 2–4 LSAI. I conti preesistenti di importo rilevante di persone fisiche devono essere verificati entro un anno dall’entrata in vigore della modifica e quelli di importo non rilevante entro due anni. La verifica di conti preesistenti di enti deve avvenire entro due anni a partire da tale data. Gli obblighi di adeguata verifica per i nuovi conti ai sensi della sezione IV o VI SCC devono applicarsi ai conti aperti all’entrata in vigore della modifica, o dopo tale data.
Cvp. 3
Il capoverso 3 dispone che ai conti aperti il giorno antecedente l’entrata in vigore della modifica e per i quali un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione ha acquisito, nel quadro dell’attuazione degli obblighi di adeguata verifica, un’autocertificazione che non contiene un NIF si applicano le regole secondo la sezione I parte C SCC. Questo modo di procedere permetterà agli istituti finanziari interessati di beneficiare di un termine adeguato per acquisire in un secondo tempo i NIF mancanti.
Dal momento che il concetto di «conto preesistente» è già stato definito all’articolo 2 capoverso 1 lettera i LSAI, per l’attuazione di questo modo di procedere è necessaria una disposizione transitoria.
Alla luce di queste considerazioni va ricordato che le disposizioni transitorie proposte non ostano al senso e allo scopo dello SCC. Nella fase introduttiva dello scambio automatico di informazioni presso un istituto finanziario, lo standard per lo scambio automatico di informazioni prevede espressamente l’applicazione delle summenzionate procedure. Inoltre le disposizioni transitorie non possono essere utilizzate per eludere lo standard, ragione per cui la loro introduzione nell’OSAIn è ritenuta opportuna.
In virtù dell’articolo 22 capoverso 4 LSAI, l’AFC può emanare istruzioni relative all’articolo 35a OSAIn.
4.3 Entrata in vigore
È previsto che il Consiglio federale ponga in vigore le modifiche della LSAI contestualmente alle modifiche dell’OSAIn il 1° gennaio 2021.