Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/10: Modifica della legge federale e dell'ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali · 25 pagine
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Art. 2 cpv. 1 lett. i e j
Nell’articolo 2 capoverso 1 lettere i e j, per la definizione delle espressioni «conto preesistente» e «nuovo conto» è utilizzata la formulazione «gestito da un istituto finanziario». Tuttavia, con il termine «gestire» ci si riferisce comunemente all’«amministrazione» o all’«amministrazione patrimoniale», e non alla «tenuta» di un conto. Il termine non equivale al tedesco «führen» e la formulazione deve pertanto essere adeguata («aperto presso»). Questa modifica riguarda analogamente anche la versione francese.
Art. 3 cpv. 10
Secondo l’articolo 3 capoverso 10, le comunioni di proprietari per piani costituite in base
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all’articolo 712l capoverso 2 del Codice civile (CC) sono considerate istituti finanziari non tenuti alla comunicazione. Questa disposizione era stata inserita perché il rischio che tali fondi potessero essere utilizzati per scopi di elusione fiscale per via della loro struttura e della loro finalità era stato ritenuto minimo. Per gli stessi motivi questi enti sono considerati non tenuti alla comunicazione anche secondo l’allegato II dell’Accordo FATCA.
Il Forum globale ritiene l’articolo 3 capoverso 10 ormai obsoleto. A suo avviso le comunioni di proprietari per piani non si qualificherebbero in nessun caso come istituti finanziari e sarebbero quindi, secondo lo SCC, da considerare sempre come NFE. Raccomanda pertanto alla Svizzera di abrogare la disposizione.
L’articolo 3 capoverso 10 deve essere abrogato. Di conseguenza, dall’entrata in vigore della modifica queste comunioni di proprietari per piani si qualificano in ogni caso come NFE, conformemente alla raccomandazione del Forum globale. L’abrogazione della disposizione non esplica pertanto alcun effetto sulla prassi.
Art. 4 cpv. 1 lett. a e 2 lett. a
Nell’articolo 4 capoverso 1 lettera a e capoverso 2 lettera a è utilizzato il termine «gestire», che tuttavia si riferisce comunemente all’«amministrazione» o all’«amministrazione patrimoniale», e non alla «tenuta» di un conto. Il termine non equivale al tedesco «führen» e la formulazione deve pertanto essere adeguata («aperto presso»). La modifica riguarda analogamente anche la versione francese. Inoltre, il termine «sottrazione fiscale» è sostituito con «sottrazione d’imposta», uniformando in questo modo il tenore della disposizione (cfr. art. 4 cpv. 1).
Art. 4 cpv. 1 lett. c
Questa modifica riguarda solo il testo francese, che viene quindi adattato al testo italiano e tedesco.
Art. 5 cpv. 3
In ragione della sostituzione del termine «gestire» all’articolo 2 capoverso 1 lettere i e j LSAI, s’impone una modifica corrispondente anche all’articolo 5 capoverso 3. È inoltre proposta la sostituzione del passaggio «è considerato residente in Svizzera» con «è considerato istituto finanziario svizzero» al fine di renderlo equivalente alle versioni tedesca e francese e riflettere più correttamente il contenuto della disposizione.
Art. 10 cpv. 1, primo periodo
Con la proposta di indicare gli importi in dollari americani, il saldo o il valore aggregato rilevante ai fini della determinazione dei valori soglia deve essere calcolato, su raccomandazione del Forum globale, esclusivamente in dollari americani. Per questo motivo, nell’articolo 10 capoverso 1, si propone di sostituire con «dollari americani» il rimando all’articolo 12 capoverso 4 LSAI, che viene abrogato a seguito della modifica valutaria in questione. Il primo periodo viene riformulato per coerenza con il secondo.
23 RS 210