Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/10: Modifica della legge federale e dell'ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali · 25 pagine
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Commento relativo alla nuova disposizione
Le procedure previste alla sezione IV parte A e alla sezione VI parte A SCC per identificare i conti oggetto di comunicazione fra i nuovi conti di persone fisiche o enti impongono, nel quadro della procedura di apertura del conto, a un istituto finanziario tenuto alla comunicazione di acquisire un’autocertificazione del titolare del conto e/o delle persone che esercitano il controllo su di esso. La plausibilità dell’autocertificazione deve essere confermata lo stesso giorno (cosiddetto «day-one process»). Nel suo Commentario allo SCC, l’OCSE precisa che, nell’impossibilità di eseguirla lo stesso giorno, ad esempio perché effettuata da un servizio di backoffice (cosiddetto «day-two pro-
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cess»), la verifica della plausibilità deve essere conclusa al più tardi entro 90 giorni. L’OCSE aggiunge, inoltre, che in casi eccezionali l’istituto finanziario tenuto alla comunicazione può non disporre di un’autocertificazione al momento dell’apertura del conto. In questi casi deve ottenerla il prima possibile, ma al più tardi entro 90 giorni, confermandone la plausibilità. Vista l’importanza dell’autocertificazione nella procedura di apertura di un conto, è lecito attendersi che gli Stati introducano nel loro diritto interno misure rigorose atte a garantire che al momento dell’apertura di un nuovo conto sia stata acquisita un’autocertificazione, fatti salvi i casi eccezionali citati e quelli di cui alla sezione VI parte A punto 1 lettera b.
Le basi giuridiche svizzere sullo scambio automatico di informazioni non contengono una disposizione che neghi esplicitamente l’apertura di un nuovo conto senza previo rilascio di un’autocertificazione. Il Forum globale critica questa lacuna normativa e raccomanda alla Svizzera di sancire a livello di legge che l’apertura di un nuovo conto in assenza di un’autocertificazione, oltre ai casi di cui alla sezione VI parte A punto 1 lettera b SCC, è ammessa soltanto in casi eccezionali. Le basi giuridiche svizzere devono anche precisare che in questi casi l’autocertificazione deve essere ottenuta il prima possibile, ma al più tardi entro 90 giorni, confermandone la plausibilità.
Alla luce di queste considerazioni il capoverso 8 deve disporre che l’apertura di un nuovo conto senza il rilascio di un’autocertificazione sia ammessa soltanto in casi eccezionali. Il capoverso 8 riporta tali eccezioni.
Lett. a
Nella lettera a si propone di stabilire che, nel quadro della procedura volta a identificare i conti oggetto di comunicazione fra i nuovi conti di enti, un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione possa rinunciare all’ottenimento di un’autocertificazione, purché possa ragionevolmente determinare, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che il titolare del conto non è una persona oggetto di comunicazione. Si tratta di una deroga all’obbligo di acquisire un’autocertificazione all’atto di apertura di un nuovo conto (cfr. sezione VI parte A punto 1 lettera b SCC). Non sono oggetto di comunicazione ai sensi della sezione VIII parte D punto 2 SCC le società di capitali qualificate quotate in borsa, le società di capitali che sono enti collegati di una società di capitali qualificata quotata in borsa, gli enti statali, le organizzazioni internazionali, le banche centrali e gli istituti finanziari. Sono considerate informazioni pubblicamente disponibili ai sensi del Commentario relativo alla sezione V parte D punto 1 lettera b SCC, ad esempio, le informazioni pubblicate da autorità o istituzioni pubbliche (ad es. la «FATCA Foreign Financial Institution List» dell’«US Internal Revenue Service»), le informazioni contenute in registri ufficiali pubblicamente accessibili (ad es. nel registro di commercio), le informazioni pubblicate da una borsa riconosciuta e tutte le classificazioni di enti stilate da un’associazione di categoria o da una Camera di commercio sulla base di uno standard industriale riconosciuto e pubblicamente accessibile.
In base alle spiegazioni relative allo SCC, questi casi prevedono già oggi il diritto di rinunciare ad acquisire un’autocertificazione. In ragione della modifica proposta alla lettera b, per maggiore chiarezza è opportuno che questo diritto venga sancito esplicitamente nella LSAI.
Lett. b
In virtù delle raccomandazioni del Forum globale, la lettera b deve stabilire che, fatto salvo il caso indicato alla lettera a, soltanto i casi eccezionali ammettono l’apertura di un nuovo conto in assenza di un’autocertificazione. Secondo le spiegazioni dell’OCSE relative allo SCC, in relazione a
24 OECD. CRS-related Frequently Asked Questions, FAQ 22 (timing of self-certifications), consultabile all’indirizzo: www.oecd.org/tax/automatic-exchange/ > CRS Implementation and Assistance > FAQs (stato: 27.2.2019).