Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/10: Modifica della legge federale e dell'ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali · 25 pagine

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mentari per gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione presso cui sono aperti conti interessati dalle deroghe. Questi costi risultano soprattutto durante la fase d’introduzione dei nuovi obblighi da adempiere in virtù degli accordi internazionali e delle basi giuridiche sullo scambio automatico di informazioni (segnatamente per la verifica dei conti preesistenti). Secondo le banche interessate i costi per questa conversione sarebbero modesti in ragione dell’infrastruttura già esistente per lo scambio automatico di informazioni e potrebbero essere gestiti nel quadro delle spese d’esercizio ordinarie. Esse non prevedono aumenti degli emolumenti per la tenuta dei conti finora rientranti nelle disposizioni derogatorie.

Le modifiche proposte in relazione agli obblighi di adeguata verifica, all’ancoraggio dell’obbligo di registrazione dei trust documentati da trustee, all’espressione degli importi in dollari americani e all’introduzione di un obbligo di conservazione dei documenti determinano spese supplementari limitate. Nella pratica, gran parte di questi obblighi viene già oggi attuata conformemente allo standard.

È trascurabile il rischio che, a seguito della prevista estensione degli obblighi secondo gli accordi internazionali e le basi giuridiche sullo scambio automatico di informazioni, si verifichi una diminu-

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zione dei patrimoni della clientela estera amministrati da banche svizzere.

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

La LSAI disciplina l’attuazione dello scambio automatico di informazioni secondo i pertinenti Accordi internazionali (Convenzione sull’assistenza amministrativa, Accordo SAI). L’attuazione non rientra né nella competenza legislativa dei Cantoni né di un’altra autorità federale. La base giuridi-

43 ca per la LSAI è data quindi dall’articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.) , in virtù del quale l’Assemblea federale tratta le questioni rientranti nella competenza della Confederazione e non attribuite ad altre autorità federali.

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il progetto si prefigge di attuare le raccomandazioni del Forum globale concernenti le basi giuridiche della Svizzera per lo scambio automatico di informazioni. Le raccomandazioni hanno lo scopo di allineare le basi giuridiche con gli impegni internazionali assunti nel quadro dello scambio automatico di informazioni. Gli altri impegni internazionali, come l’Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti, non sono interessati dal progetto.

6.3 Forma dell’atto

La modifica della LSAI sottostà a referendum facoltativo in virtù dell’articolo 141 capoverso 1 lettera a Cost.

6.4 Subordinazione al freno alle spese

Il progetto non sottostà al freno alle spese ai sensi dell’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., poiché non contiene né disposizioni in materia di sussidi né le basi per creare un credito d’impegno o un limite di spese.

42 Per accertare l’impatto della regolamentazione, l’Associazione Svizzera dei Banchieri (ASB) ha condotto colloqui con diverse banche.

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