Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/10: Modifica della legge federale e dell'ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali · 25 pagine

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trustee deve comunicare l’informazione così come lo farebbe il trust e, ai fini dell’identificazione del trust, indicarne il nome.

Nella prassi un trustee amministra generalmente un gran numero di trust. Nemmeno in questo caso è possibile procedere a una comunicazione collettiva in nome del trustee per tutti i trust da esso amministrati, senza indicare il nome dei trust, poiché, secondo il Commentario relativo allo SCC, il nome del trust deve essere indicato in ogni caso.

Per garantire un’applicazione del principio TDT conforme allo standard, sulla base dell’articolo 22 capoversi 2 e 4 LSAI l’AFC ha pubblicato nella Direttiva sullo scambio automatico di informazioni

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un chiarimento concernente il principio TDT. Secondo questo chiarimento, il trustee deve iscrivere presso l’AFC il trust che segue il principio TDT, nonostante la classificazione del trust come istituto finanziario svizzero non tenuto alla comunicazione, anteponendo la sigla «TDT=» al nome del trust. Inoltre, il nome del trust va indicato anche nello schema CRS XML, nell’elemento «Reporting FI», anteponendo al nome anche in questo caso la sigla «TDT=».

L’attuale regolamentazione, dimostratasi valida nella prassi, ora deve essere sancita nell’OSAIn29. A tal fine viene inserita all’articolo 13 capoverso 4 LSAI una norma di delega.

Altri Stati, tra cui piazze finanziarie concorrenti, prevedono anch’essi regolamentazioni che, all’applicazione del principio TDT, garantiscono una comunicazione completa secondo le prescrizioni dello SCC.

Art. 15 cpv. 1

In ragione della sostituzione del termine «gestire» all’articolo 2 capoverso 1 lettere i e j LSAI, s’impone una modifica corrispondente anche all’articolo 15 capoverso 1.

Art. 17a

Secondo il numero marginale 7 del Commentario relativo alla sezione IX SCC, il diritto interno deve contenere una disposizione che impone agli istituti finanziari tenuti alla comunicazione di conservare per almeno cinque anni a partire dalla trasmissione della comunicazione i documenti elaborati e i giustificativi ottenuti per adempiere gli obblighi previsti dallo scambio automatico di informazioni.

La disposizione concernente la contabilità commerciale e la presentazione dei conti di cui

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all’articolo 958f capoverso 1 del Codice delle obbligazioni (CO) sancisce che i libri di commercio e i documenti contabili come pure la relazione sulla gestione e la relazione di revisione siano conservati per dieci anni. Tuttavia, il diritto svizzero non dispone di una disposizione esplicita in relazione allo scambio automatico di informazioni. Il Forum globale denuncia questa lacuna e raccomanda di inserire nella LSAI una disposizione esplicita sull’obbligo di conservazione.

Cpv. 1

Il nuovo articolo 17a prevede l’obbligo per gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione di conservare, conformemente al tenore dello SCC, per cinque anni i documenti che hanno elaborato e i giustificativi che hanno ottenuto per adempiere i loro obblighi.

Cpv. 2

L’obbligo di conservazione quinquennale decorre dalla fine dell’anno civile nel corso del quale l’istituto finanziario tenuto alla comunicazione o un prestatore di servizi cui fa ricorso secondo l’articolo 9 capoverso 1 lettera a LSAI trasmette la comunicazione all’AFC.

Art. 31 cpv. 2

Se dalle circostanze emerge chiaramente che uno Stato partner non soddisfa i requisiti di rilevanza sistemica per lo scambio automatico di informazioni posti alla confidenzialità e alla sicurezza dei

28 Amministrazione federale delle contribuzioni. Consultabile all’indirizzo: www.estv.admin.ch > Diritto fiscale internazionale > Scambio automatico di informazioni > Pubblicazioni > Direttive > Direttiva sullo Standard per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali (stato: 23.1.2019).

29 Cfr. al riguardo le spiegazioni all’art. 31 cpv. 4 contenute nel n. 2.2.

30 RS 220