Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/10: Modifica della legge federale e dell'ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali · 25 pagine
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questi casi eccezionali si deve tenere conto delle specificità di un determinato settore, che non consentono di acquisire l’autocertificazione lo stesso giorno. Il Consiglio federale definisce nel
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dettaglio i casi eccezionali. In questi casi l’istituto svizzero tenuto alla comunicazione deve ottenere l’autocertificazione mancante al più tardi entro 90 giorni e confermarne la plausibilità. In caso contrario, si applicano le misure di cui al capoverso 9.
Cpv. 9
Ai sensi del capoverso 9 un istituto finanziario tenuto alla comunicazione ha 90 giorni di tempo per ottenere dal titolare del conto e/o dalle persone che esercitano il controllo le informazioni mancanti che devono essere acquisite secondo lo SCC nel quadro della procedura di apertura del conto. L’istituto finanziario può prorogare tale termine fino a un anno al massimo se sussistono ragioni particolari per la mancanza delle informazioni. Il Forum globale ritiene la proroga del termine per ottenere le informazioni mancanti contraria allo standard e raccomanda quindi di abrogare questo passaggio.
Il capoverso 9 deve essere modificato in modo da limitare il termine per acquisire le informazioni mancanti a 90 giorni. La proroga del termine fino a un anno al massimo non dovrà più essere possibile. Inoltre va precisato che un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione può bloccare un conto oppure chiuderlo, se entro 90 giorni dall’apertura di un nuovo conto non dispone delle informazioni necessarie secondo l’accordo applicabile e la LSAI. Questa aggiunta s’impone in ra-
26 gione dell’abrogazione del vigente capoverso 8. Poiché segnatamente la legge del 2 aprile 1908 sul contratto d’assicurazione prevede soltanto poche fattispecie che permettono all’assicuratore la disdetta unilaterale, nel capoverso 9 deve essere inserito un diritto di disdetta straordinario. L’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione non può invece chiudere un nuovo conto se relativamente a questo conto sussiste un obbligo di comunicazione ai sensi dell’articolo 9 della
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legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro (LRD). Tale obbligo è dato se un intermediario finanziario ha il sospetto fondato di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo. Di norma devono essere bloccati i valori patrimoniali oggetto della comunicazione all’Ufficio di comunicazione (cfr. art. 10 LRD).
Il capoverso 9 si applica al capoverso 8 lettera b e a quei casi in cui l’autocertificazione è sì stata acquisita prima dell’apertura del conto, ma la conferma della plausibilità, laddove non abbia potuto essere effettuata lo stesso giorno («day-two process»), necessita di informazioni supplementari.
Cpv. 10
In ragione delle succitate modifiche s’impone un adeguamento del capoverso 10. Infatti, al Consiglio federale deve essere conferita la facoltà di definire i casi eccezionali indicati nel nuovo capoverso 8 lettera b. A tal fine si orienterà alla prassi seguita negli altri Stati. Questo garantirà che la Svizzera attui lo scambio automatico di informazioni in conformità con lo standard, evitando nel contempo che agli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione interessati siano imposti obblighi più severi rispetto agli istituti finanziari di altri Stati.
Art. 12 cpv. 2–4
I capoversi 2–4 dell’articolo 12 devono essere abrogati, poiché divenuti obsoleti a seguito della modifica relativa agli importi in franchi, che dovranno essere espressi unicamente in dollari americani.
Art. 13 cpv. 4
Ai sensi della sezione VIII parte B punto 1 lettera e SCC, un trust costituito secondo il diritto di una Giurisdizione oggetto di comunicazione è considerato un istituto finanziario non tenuto alla comunicazione purché il trustee del trust sia un istituto finanziario tenuto alla comunicazione e comunichi tutte le informazioni che devono essere comunicate secondo la sezione I SCC in relazione a tutti i conti oggetto di comunicazione del trust. Questo cosiddetto principio del «trusteedocumented trust» (principio TDT) è stato ripreso all’articolo 3 capoverso 9 LSAI. Secondo il numero marginale 56 del Commentario relativo alla sezione VIII parte B punto 1 lettera e SCC, il
25Cfr. al riguardo le spiegazioni all’art. 27 OSAIn contenute nel n. 4.2.
26 RS 221.229.1
27 RS 955.0