Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/10: Modifica della legge federale e dell'ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali · 25 pagine

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5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

5.1.1 Ripercussioni finanziarie

L’abrogazione o la modifica delle deroghe finora previste per le comunioni di proprietari per piani, le comunioni di comproprietari, le associazioni e le fondazioni nonché per i loro conti, i conti per il versamento di capitale e i conti esclusi in ragione dello Stato di residenza del titolare del conto comporta un aumento limitato del volume di comunicazioni della Svizzera verso l’estero. Per contro non è previsto un aumento corrispondente di comunicazioni verso il nostro Paese. Considerata la natura degli enti che sinora rientravano nel campo di applicazione delle disposizioni derogatorie, è alquanto improbabile che si verifichino delocalizzazioni o deflussi di capitali dalla Svizzera. In caso di delocalizzazioni, le minori entrate a titolo di imposte sull’utile e sul capitale sarebbero trascurabili, poiché le fondazioni e le associazioni che finora beneficiavano delle disposizioni derogatorie relative allo scambio automatico di informazioni erano quasi del tutto o in parte esentate dall’imposta. Pertanto non è attesa una riduzione significativa delle entrate fiscali per Confederazione, Cantoni e Comuni.

5.1.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale

Le modifiche della legge e dell’ordinanza non comportano ripercussioni sull’effettivo del personale federale e cantonale.

5.2 Ripercussioni per l’economia

5.2.1 Ripercussioni per la piazza economica svizzera e la concorrenzialità

L’attuazione dello scambio automatico di informazioni conforme allo standard si prefigge di rafforzare la credibilità e l’integrità della piazza finanziaria svizzera nel contesto internazionale e di ottimizzare la certezza del diritto e la sicurezza della pianificazione. Le misure proposte servono al raggiungimento di tale obiettivo in vista della valutazione tra pari completa che avverrà dal 2020. L’attuazione dello scambio automatico di informazioni conforme allo standard contribuisce quindi sensibilmente al rafforzamento della reputazione della piazza finanziaria svizzera e riduce il rischio che la Svizzera figuri in una delle liste menzionate al numero 1.2.

La verifica del Forum globale si prefigge di attuare lo standard per lo scambio automatico di informazioni in maniera coerente a livello internazionale, per cui l’attuazione delle misure proposte non penalizza in nessun modo la piazza finanziaria svizzera nella concorrenza internazionale. Al contrario, la piazza finanziaria svizzera ne viene rafforzata, come lo dimostrano le spiegazioni più sopra.

In ragione dell’attività economica limitata svolta dagli enti che finora beneficiavano delle suddette disposizioni derogatorie, la piazza finanziaria svizzera non subisce sostanziali svantaggi concorrenziali a seguito dell’abrogazione o dell’adeguamento di queste disposizioni. L’avamprogetto non aumenta i costi fissi della maggior parte degli istituti finanziari (poiché l’infrastruttura informatica per lo scambio automatico di informazioni esiste già) e quindi non rappresenta un ostacolo all’accesso al mercato, per cui le misure proposte non dovrebbero influire sull’intensità della concorrenza nazionale. È tuttavia ipotizzabile un impatto negativo sulla crescita del settore svizzero delle fondazioni.

5.2.2 Ripercussioni per gli ambienti interessati

5.2.2.1 Istituti finanziari finora non tenuti alla comunicazione

L’abrogazione delle disposizioni derogatorie relative agli istituti finanziari non tenuti alla comunicazione interessa le fondazioni, le associazioni, le comunioni di proprietari per piani e le comunioni di comproprietari che finora rientravano nel campo di applicazione delle disposizioni derogatorie. Come spiegato al numero 3.3, la maggior parte delle associazioni potrebbe non soddisfare le condizioni per essere qualificata come istituti finanziari. Per quanto riguarda le comunioni di proprietari per piani e le comunioni di comproprietari, il Forum globale ritiene che questi enti non soddisfino in nessun caso i criteri in questione. Si può dunque presumere che nel complesso siano pochi gli enti direttamente interessati dall’abrogazione delle disposizioni derogatorie. Non sono disponibili dati