Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/10: Modifica della legge federale e dell'ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali · 25 pagine
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Lett. b
La lettera b considera inoltre come eccezioni i casi in cui l’ordine di un giudice o di un’autorità comporta un cambiamento del titolare del conto. Si pensi ad esempio al cambiamento di uno stipulante, quando nel quadro di una convenzione di divorzio viene stabilito che la polizza del pilastro 3b deve essere trasferita al coniuge. Anche in questo caso viene costituito un nuovo conto senza che l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione vi contribuisca in qualche modo o possa negarne la costituzione.
L’articolo 11 capoverso 8 lettera b LSAI dispone che nei casi descritti alle lettere a e b, l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione deve aver ottenuto l’autocertificazione richiesta al più tardi entro 90 giorni e averne confermato la plausibilità. In caso contrario, si applicano le misure previste all’articolo 11 capoverso 9 LSAI.
Art. 30
L’articolo 30 deve essere abrogato, poiché divenuto obsoleto a seguito della modifica relativa agli importi in franchi, che dovranno essere espressi unicamente in dollari americani.
Art. 31 cpv. 3 e 4
Cpv. 3
In ragione della sostituzione del termine «gestire» all’articolo 2 capoverso 1 lettere i e j LSAI, s’impone una modifica corrispondente anche all’articolo 31 capoverso 3.
Cpv. 4
Secondo l’articolo 13 capoverso 4 LSAI, il Consiglio federale disciplina nell’ordinanza i dettagli dell’iscrizione dei trust che seguono il principio TDT. Il nuovo capoverso 4 da inserire nell’ordinanza riprende l’attuale regolamentazione, comprovata nella prassi. Quando il trustee iscrive presso l’AFC il trust che segue il principio TDT, al nome del trust va anteposta la sigla «TDT=».
Il nome del trust va indicato anche nello schema CRS XML, nell’elemento «Reporting FI», anteponendovi anche in questo caso la sigla «TDT=». Questa parte della regolamentazione esistente riferita alla comunicazione, e non all’iscrizione, è stata inserita nella Direttiva sullo scambio automatico di informazioni.
Art. 35a
Cpv. 1
Con l’abrogazione delle disposizioni derogatorie relative agli istituti finanziari, dall’entrata in vigore della modifica gli istituti finanziari ai sensi degli articoli 5 e 6 OSAIn saranno considerati come istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione. Nel quadro dell’attuazione dell’Accordo SAI i diritti e gli obblighi di questi nuovi istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione si fondano sull’allegato all’Accordo SAI e sulle basi giuridiche svizzere in questo ambito.
Per l’adempimento di questi obblighi, gli istituti finanziari interessati devono beneficiare delle stesse procedure e degli stessi termini previsti per gli istituti che attuano lo scambio automatico di informazioni dal 1° gennaio 2017. Ciò significa che possono trattare come conti preesistenti i conti già aperti il giorno antecedente l’entrata in vigore della modifica. Questi conti devono essere assoggettati agli obblighi di adeguata verifica per i conti preesistenti ai sensi della sezione III o V SCC e la verifica deve avvenire entro i termini applicabili ai conti preesistenti di cui all’articolo 11 capoversi 2–4 LSAI. Questo significa che i conti preesistenti di importo rilevante di persone fisiche devono essere verificati entro un anno dall’entrata in vigore della modifica e quelli di importo non rilevante entro due anni. La verifica di conti preesistenti di enti deve avvenire entro due anni a partire da tale data. Gli obblighi di adeguata verifica per i nuovi conti ai sensi della sezione IV o VI SCC devono applicarsi ai conti aperti all’entrata in vigore della modifica, o dopo tale data.
Dal momento che il concetto di «conto preesistente» è già stato definito all’articolo 2 capoverso 1 lettera i LSAI, per l’attuazione delle procedure menzionate è necessaria una disposizione transitoria, che permetterà agli istituti finanziari interessati dall’abrogazione delle citate disposizioni derogatorie di applicare una data di riferimento diversa da quella prevista dalla regolamentazione vi-