Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/10: Modifica della legge federale e dell'ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali · 25 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo
12 mesi (fine 2019) un rapporto sulle misure adottate per attuare le raccomandazioni emanate dal Forum globale, è opportuno procedere con gli adeguamenti proposti nel minor tempo possibile.
Il progetto è in linea con il primo indirizzo politico del programma di legislatura («La Svizzera assicura durevolmente la sua prosperità». Secondo l’obiettivo subordinato 2, «la Svizzera crea le migliori condizioni quadro economiche a livello nazionale sostenendo così la propria competitività.» Questo implica, ad esempio, un riesame delle condizioni quadro di lungo termine per la piazza finanziaria svizzera, al fine di poter preservare la certezza del diritto e la stabilità. Nello stesso tempo occorre attuare il recepimento degli standard internazionali così come deciso, assicurare la «compliance» e concepire norme mirate e ponderate.
2 Sviluppi internazionali e diritto comparato
Sino ad oggi sono state valutate la basi giuridiche di un’ampia maggioranza di Stati. Le valutazioni ancora pendenti saranno portate a termine entro la fine del primo trimestre 2019.
2.1 Valutazione delle disposizioni di carattere generale e degli obblighi di adeguata veri-
fica
Il Forum globale confronta il tenore delle disposizioni delle basi giuridiche degli Stati esaminati con quello dello SCC. In presenza di una divergenza materiale o di un elemento essenziale dello SCC non recepito nel diritto interno, o non recepito pienamente, lo Stato esaminato è tenuto ad adeguare la disposizione in questione o a recepire gli elementi mancanti. Da questo procedimento scaturiscono perlopiù precisazioni riguardanti le norme dello SCC. Diverse piazze finanziarie concorrenti,
1819
tra cui il Liechtenstein e il Regno Unito , hanno già riveduto e posto in vigore le loro basi giuridiche per lo scambio automatico di informazioni sulla base degli esiti di questa verifica preliminare, o ne prevedono i pertinenti emendamenti. Per questi Stati, al pari di Germania, Francia, Italia o Lussemburgo, nella valutazione dell’attuazione degli obblighi di adeguata verifica non sono pressoché state formulate raccomandazioni, avendo questi Stati recepito lo SCC interamente o apportato poche precisazioni o nessuna. Di qui l’interesse di questi Stati ad allineare il più possibile le basi giuridiche degli altri Stati allo SCC.
2.2 Valutazione degli istituti finanziari non tenuti alla comunicazione e conti esclusi
Lo SCC prevede specifiche categorie di istituti finanziari e di conti esclusi dal campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni (cfr. sezione VIII parti B e C SCC), così come una clausola di salvaguardia per ciascuna categoria, sulla cui base possono essere esclusi anche altri istituti finanziari e conti, a condizione che presentino un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di evasione fiscale e abbiano caratteristiche sostanzialmente simili a quelle degli istituti finanziari e dei conti esclusi descritti nello SCC. Queste disposizioni derogatorie hanno grande peso nella valutazione del Forum globale relativamente alla correttezza con cui uno Stato partner attua nel diritto interno lo standard per lo scambio automatico di informazioni. È necessario indicare al Forum globale a quale categoria di istituti finanziari non tenuti alla comunicazione o di conti esclusi secondo lo SCC una disposizione derogatoria si rifaccia e se le condizioni applicabili a tale categoria siano soddisfatte o se caratteristiche sostanzialmente simili garantiscano un rischio ridotto che la deroga sia utilizzata a fini di evasione fiscale. Finora il Forum globale ha verificato più di 300 disposizioni derogatorie di diritto interno.
In Svizzera le disposizioni derogatorie fondate sulle clausole di salvaguardia dello SCC sono state
20 formulate tenendo conto anche delle disposizioni contenute nell’Accordo del 14 febbraio 2013 di cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normati-
18Legge del 7 settembre 2017 concernente la modifica della legge del 5 novembre 2015 sullo scambio automatico internazionale di
informazioni a fini fiscali, LGBl. 2017 N. 293.
19The International Tax Compliance (Amendment) Regulations 2017, 2017 N. 598.