Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/10: Modifica della legge federale e dell'ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali · 25 pagine
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1 Punti essenziali del progetto
1.1 Situazione iniziale
1.1.1 Necessità di agire e obiettivi
In vista dell’introduzione dello standard per lo scambio automatico di informazioni, il 19 novembre 2014 il Consiglio federale ha firmato l’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo
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scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Accordo SAI) . Quest’ultimo si fonda sull’articolo 6 della Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Con-
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venzione sull’assistenza amministrativa) e prevede che siano scambiate informazioni ottenute conformemente allo standard comune di comunicazione di informazioni e adeguata verifica in materia fiscale relativa ai conti finanziari (standard comune di comunicazione di informazioni, SCC) elaborato dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Lo SCC disciplina chi raccoglie quali informazioni e su quali conti. Accordo SAI e SCC contengono le basi di diritto materiali per lo scambio automatico tra la Svizzera e gli Stati partner. Non tutte le disposizioni in essi contenute sono tuttavia esaustive e deducibili in giudizio e quindi direttamente applicabili,
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ragione per cui è stata emanata la legge federale del 18 dicembre 2015 sullo scambio automatico
4 internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI) e la relativa ordinanza del 23 novembre 2016 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn). La Convenzione sull’assistenza amministrativa e l’Accordo SAI sono entrati in vigore unitamente alla LSAI e all’OSAIn il 1° gennaio 2017. Con questi atti normativi sono state create le basi giuridiche per lo scambio automatico di informazioni, consentendo di effettuare nell’autunno 2018 il primo scambio di dati tra la Svizzera e 36 Stati partner.
Come per lo scambio di informazioni su domanda, il Forum globale valuta l’attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni nel diritto interno degli Stati mediante valutazioni tra pari («peer reviews»). Tali valutazioni saranno avviate nel 2020. Per assicurare fin dall’inizio l’integrità dello standard, dal 2017 il Forum globale ne verifica preliminarmente, nell’ambito di una procedura a fasi, gli elementi centrali. Sono sottoposti alla verifica tutti gli Stati che si sono impe-
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gnati ad attuare lo scambio automatico di informazioni.
Quale primo elemento della verifica preliminare, il Forum globale esamina il rispetto delle disposizioni sulla confidenzialità e sulla sicurezza dei dati. Come secondo elemento verifica la piena at-
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tuazione dello standard da parte dei singoli Stati nel loro diritto interno. Il terzo elemento riguarda lo sviluppo di un processo di verifica di un’adeguata rete di Stati partner creata per lo scambio automatico di informazioni, mentre il quarto la predisposizione delle risorse amministrative e informative necessarie al corretto funzionamento dello scambio automatico di informazioni.
Finora la Svizzera è stata sottoposta alla verifica preliminare di due di questi quattro elementi. Il rispetto delle disposizioni sulla confidenzialità e sulla sicurezza dei dati è stato valutato nel 2017 con buon esito. Nel 2018 è seguita la verifica delle basi giuridiche per lo scambio automatico di informazioni, ovvero della legge federale e dell’ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali, nonché della direttiva dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) sullo Standard per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali (di seguito
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«Direttiva sullo scambio automatico di informazioni») . La verifica attinente al terzo elemento avviene in itinere, mentre il quarto sarà verificato a partire dal 2019.
Un punto essenziale della valutazione delle basi giuridiche è il corretto recepimento nel diritto interno delle disposizioni dello SCC così come di alcuni punti essenziali del Commentario relativo allo SCC. Oltre alle definizioni e agli obblighi degli istituti finanziari tenuti alla comunicazione, la sezione VIII parti B e C prevede specifiche categorie di istituti finanziari non tenuti alla comunicazione e di conti esclusi nonché una clausola di salvaguardia per ciascuna di esse. Le clausole di
1 RS 0.653.1
2 RS 0.652.1
3 RS 653.1
4 RS 653.11
5 Forum globale, AEOI: Status of Commitments, https://www.oecd.org/tax/transparency/AEOI-commitments.pdf (stato: 16.1.2019).
6 Con il termine «Stati» si comprendono sia gli Stati sia i territori.
7 Amministrazione federale delle contribuzioni. Consultabile all’indirizzo: www.estv.admin.ch > Diritto fiscale internazionale > Scambio automatico di informazioni > Pubblicazioni > Direttive (stato: 16.1.2019).