Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/10: Modifica della legge federale e dell'ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali · 25 pagine

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Art. 27

Commento relativo all’abrogazione della vigente disposizione

Conformemente al numero marginale 7 del Commentario relativo alla sezione IV SCC e al numero marginale 14 del Commentario relativo alla sezione V SCC, un’autocertificazione è valida se reca una data, è firmata da una persona avente diritto di firma oppure è autenticata in altro modo. Inoltre deve riportare almeno le seguenti informazioni: il nome, l’indirizzo, la/le Giurisdizione/i di residenza fiscale, il numero d’identificazione fiscale (NIF) per ogni Giurisdizione oggetto di comunicazione, qualora ne rilasci uno, e, nel caso di conti di persone fisiche, la data di nascita, qualora il titolare del conto sia residente in una Giurisdizione oggetto di comunicazione.

Secondo l’articolo 27, le misure di cui all’articolo 11 capoverso 9 LSAI non sono applicabili se manca unicamente il NIF. Il Forum globale giudica questa eccezione incompatibile con le prescrizioni dello SCC. Le esperienze acquisite finora dalle autorità competenti con lo scambio automatico di informazioni rivelano inoltre che il NIF è fondamentale nella procedura di abbinamento dei dati (cosiddetta procedura di «matching»). Anche per le autorità fiscali svizzere è importante che, ai fini dell’attribuzione dei dati concernenti lo scambio automatico di informazioni, gli Stati partner rilevino e trasmettano sistematicamente il NIF. Per questo motivo, nel quadro della valutazione tra pari completa inerente alla qualità dei dati si dovrà verificare in particolare se il NIF è disponibile o se le procedure previste al riguardo nello SCC sono state applicate correttamente. Se dalla verifica dovesse emergere (ad es. a seguito di feedback negativi da parte degli Stati partner) che i dati di uno Stato vengono trasmessi frequentemente senza il NIF, ciò potrebbe incidere negativamente sulla valutazione dello Stato interessato.

Alla luce di queste considerazioni, l’articolo 27 deve essere abrogato. Qualora le procedure previste dagli accordi internazionali e dalle basi giuridiche sullo scambio automatico d’informazioni richiedano un’autocertificazione, dall’entrata in vigore della modifica questa deve quindi riportare oltre alle altre informazioni richieste, anche un NIF, se il titolare del conto e/o le persone che esercitano il controllo sono fiscalmente residenti in una Giurisdizione oggetto di comunicazione, ovvero in uno Stato partner della Svizzera nei confronti del quale il nostro Paese si è impegnato a trasferire dati sullo scambio automatico di informazioni, e detta Giurisdizione rilascia tale numero. Ai conti già aperti il giorno antecedente l’entrata in vigore della modifica e per i quali nel quadro della verifica un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione dispone di un’autocertificazione senza

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il NIF si applicano le regole secondo la sezione I parte C SCC. In generale, gli istituti finanziari non sono obbligati a procurarsi un NIF nei casi seguenti: il titolare del conto e/o le persone che esercitano il controllo sullo stesso titolare sono residenti in una Giurisdizione non oggetto di comunicazione (ad es. la Svizzera), la Giurisdizione oggetto di comunicazione non rilascia un simile numero o il diritto interno della Giurisdizione oggetto di comunicazione interessata non obbliga a registrare il NIF rilasciato dalla Giurisdizione oggetto di comunicazione (cfr. sezione I parte D SCC in combinato disposto con il n. marg. 7 del Commentario relativo alla sezione IV SCC e il

n. marg. 14 del Commentario relativo alla sezione V SCC).

Commento relativo alla nuova disposizione

Il nuovo articolo 11 capoverso 8 lettera b LSAI stabilisce che, fatto salvo il caso indicato all’articolo 11 capoverso 8 lettera a LSAI, l’apertura di un nuovo conto in assenza di un’autocertificazione del titolare del conto è ammessa soltanto in casi eccezionali. L’articolo 27 indica questi casi eccezionali.

Lett. a

Nell’ambito dell’assicurazione sulla vita, un nuovo conto può essere costituito ai sensi dello scambio automatico di informazioni senza che l’assicuratore sulla vita vi contribuisca in qualche modo o possa negarne la costituzione. Poiché in questi casi non è possibile acquisire previamente un’autocertificazione ed essendo l’assicuratore obbligato a registrare il nuovo stipulante, è necessaria l’integrazione di un’eccezione.

Secondo quanto disposto alla lettera a questa fattispecie si verifica nelle assicurazioni sulla vita di terzi, laddove una successione comporta un cambiamento dello stipulante.

36 Cfr. nota a piè di pagina 31