Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/10: Modifica della legge federale e dell'ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali · 25 pagine

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gono presi in considerazione anche per la lista UE, a prescindere che siano sottoposti o no a un

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esame specifico dell’UE.

L’inserimento di uno Stato in una lista può indurre uno Stato partner a intraprendere misure difensive, come, ad esempio, l’inasprimento dei controlli sulle transazioni con imprese in Stati non cooperativi. Inoltre, la minaccia di misure difensive compromette l’attrattiva di un Paese in quanto sede

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per le imprese estere.

È evidente che per tutelare la piazza economica svizzera sia indispensabile intraprendere tutti i passi necessari a evitare che la Svizzera sia inserita in una di queste liste. Se la Svizzera non dovesse essere in grado di attuare opportunamente le raccomandazioni formulate dal Forum globale nel quadro della verifica preliminare il giudizio della valutazione tra pari potrebbe subire un effetto negativo.

1.2 Valutazione tra pari completa dal 2020 in prospettiva

In occasione della riunione plenaria nel novembre 2018 a Punta del Este, il Forum globale ha approvato i criteri («terms of reference») per le future valutazioni tra pari complete dell’attuazione

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dello scambio automatico di informazioni. Le valutazioni sono suddivise in tre requisiti fondamentali («core requirements»).

Il primo di tali requisiti prescrive agli Stati di garantire che gli istituti finanziari tenuti alla comunicazione applichino procedure di adeguata verifica conformi allo standard per lo scambio automatico di informazioni e scambino le informazioni previste dallo standard. A tale scopo, devono disporre di un contesto giuridico adeguato e di procedure amministrative consone ad assicurare il rispetto delle norme nella prassi. Sulla valutazione dell’adempimento di questo requisito fondamentale peserà considerevolmente la misura in cui sono state attuate le raccomandazioni formulate dal Forum globale nell’ambito della valutazione del quadro giuridico per lo scambio automatico di informazioni.

Il secondo requisito concerne la rete di Stati partner. È previsto che gli Stati scambino dati con tutti quegli Stati partner che hanno manifestato un interesse in tal senso e adempiono le condizioni previste dallo standard («Stati partner idonei e interessati») conformemente agli impegni presi. Gli scambi devono rispettare i requisiti dello standard relativamente alla trasmissione dei dati.

Infine, il terzo requisito fondamentale è dato dal rispetto delle disposizioni sulla confidenzialità e sulla sicurezza dei dati scambiati. Si tratta della continuazione delle valutazioni già effettuate nel quadro delle verifiche preliminari (si veda il n. 1.1.1), che questa volta si focalizzerà sul trattamento delle informazioni scambiate concretamente.

Il Forum globale deve ancora definire il metodo secondo cui misurare la conformità di questi requisiti fondamentali. Le discussioni a tal riguardo avranno luogo nel corso del 2019. È atteso che i primi giudizi complessivi siano attribuiti nel 2021. Va osservato che il metodo di valutazione del terzo requisito è già stato adottato dal Forum globale in occasione della seduta plenaria svoltasi nel novembre 2018.

1.3 Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del Consiglio federale

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Il presente progetto non è annunciato né nel messaggio del 27 gennaio 2016 sul programma di

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legislatura 2015–2019 né nel decreto federale del 14 giugno 2016 sul programma di legislatura 2015–2019. Il motivo risiede nel fatto che la necessità di apportare le modifiche di legge proposte è emersa solo nell’autunno 2018. Poiché la Svizzera è chiamata a presentare al Forum globale entro

13 Documento FISC 345/ECOFIN 1088 «EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes» del 5 dicembre 2017 sulle conclusion del Consiglio dell’Unione europea sulla lista dell’UE, pag. 23 seg.; http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15429- 2017-INIT/en/pdf (stato: 16.1.2019).

14 Per gli esempi si rimanda alle spiegazioni contenute nel messaggio concernente l’attuazione delle raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali formulate nel rapporto sulla fase 2 relativo alla Svizzera (FF 2018 275, paragrafo 1.1.2).

15 Global Forum, The framework for the full AEOI reviews: the Terms of Reference, http://www.oecd.org/tax/transparency/AEOI-termsof-reference.pdf (stato: 16.1.2019).

16 FF 2016 909

17 FF 2016 4605