Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/10: Modifica della legge federale e dell'ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali · 25 pagine
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dati, i pertinenti accordi prevedono la possibilità di sospendere lo scambio automatico di informazioni con lo Stato partner inadempiente.
L’OCSE ha elaborato una prassi in materia di confidenzialità e sicurezza dei dati che impone agli Stati partner che non soddisfano i requisiti dello standard per lo scambio automatico di informazioni di effettuare lo scambio automatico di informazioni su base non reciproca. Questo è il caso quando, a seguito della verifica da parte del Forum globale del rispetto delle disposizioni sulla confidenzialità e sulla sicurezza dei dati, gli Stati interessati sono tenuti ad attuare un piano di azione contenente misure intese a eliminare le lacune identificate. Secondo la sezione 7 paragrafo 1 lettera b dell’Accordo SAI, questi Stati partner notificano all’OCSE che, finché il piano di azione non sarà attuato e le misure previste convalidate, essi vanno considerati temporaneamente come Stati che applicano lo scambio automatico di informazioni su base non reciproca. Gli Stati partner non dovranno intraprendere alcuna azione al riguardo, poiché lo scambio automatico di informazioni sarà di fatto sospeso in virtù del meccanismo intrinseco all’Accordo SAI.
Se esiste un accordo bilaterale sullo scambio automatico di informazioni, la situazione è materialmente identica, esige tuttavia che la parte contraente intervenga nei confronti del partner inadempiente e segnali la sospensione dello scambio di dati conformemente alle pertinenti disposizioni dell’accordo. In questo caso la sospensione dello scambio automatico di informazioni non è dettata da alcuna valutazione giuridica o politica delle circostanze ma da fatti oggettivamente verificabili, ovvero dalla presenza di un piano d’azione del Forum globale. Per ragioni di economia procedurale, è quindi opportuno sgravare in questi casi il Consiglio federale e lasciare che sia la competente autorità a sospendere lo scambio di dati.
Il nuovo capoverso 2 dispone pertanto che l’autorità competente svizzera possa sospendere lo scambio automatico di informazioni se i requisiti dell’OCSE in materia di confidenzialità e sicurezza dei dati non fossero soddisfatti.
Non appena lo Stato partner interessato avrà colmato le proprie lacune normative (circostanza convalidata successivamente dal Forum globale), i requisiti per lo scambio automatico informazioni potranno dirsi oggettivamente soddisfatti, cosicché l’autorità competente potrà revocare la sospensione dello scambio di dati. Una volta revocata la sospensione, le informazioni relative ai conti finanziari raccolte durante il periodo di sospensione saranno scambiate conformemente a quanto disposto dall’accordo.
4.2 OSAIn Art. 5
Ai sensi dell’articolo 5, le associazioni costituite e organizzate in Svizzera che soddisfano i requisiti secondo lo SCC per qualificarsi come istituti finanziari (cfr. sezione VIII parte A SCC) e non si prefiggono uno scopo economico sono considerate istituti finanziari non tenuti alla comunicazione. Questa disposizione era stata inserita perché il rischio che tali associazioni potessero essere utilizzate per scopi di elusione fiscale era stato ritenuto minimo.
Secondo il Forum globale la disposizione non rientra in nessuna categoria di eccezioni dello SCC e deve quindi essere abrogata. Di conseguenza, dall’entrata in vigore della modifica, queste associazioni saranno considerate istituti finanziari tenuti alla comunicazione, purché soddisfino le condizioni per essere qualificate come istituti finanziari, e da allora in poi dovranno adempiere gli obblighi previsti dagli accordi internazionali e dalle basi giuridiche svizzere sullo scambio automatico
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di informazioni.
Art. 6
Ai sensi dell’articolo 6, le fondazioni costituite e organizzate in Svizzera che soddisfano sia i requisiti secondo lo SCC per qualificarsi come istituti finanziari (cfr. sezione VIII parte A SCC) sia le condizioni indicate all’articolo 6 sono considerate istituti finanziari non tenuti alla comunicazione. Questa disposizione era stata inserita perché il rischio che tali fondazioni potessero essere utilizza-
31 Cfr. al riguardo le spiegazioni all’art. 35a OSAIn contenute nel n. 2.2.