Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/10: Modifica della legge federale e dell'ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali · 25 pagine
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SCC per la qualifica quale istituto finanziario, ad esempio, implica che queste ultime, a decorrere dall’entrata in vigore delle modifiche proposte, debbano osservare gli obblighi emanati dagli accordi internazionali e dalle basi giuridiche svizzere per lo scambio automatico di informazioni. Considerando che con ogni probabilità poche associazioni potrebbero qualificarsi come istituti finanziari, gli effetti di un’abrogazione delle disposizioni derogatorie che le riguardano sarebbero contenuti. Per le fondazioni, per contro, potrebbe essere più elevato il numero di quelle adempienti le condizioni per qualificarsi come istituti finanziari. In questi casi potrebbero talvolta insorgere complesse questioni attuative, da risolvere di comune intesa con gli istituti interessati. Poiché l’assoggettamento delle fondazioni allo scambio automatico di informazioni è uno dei cardini dello standard e gli altri Stati non escludono le fondazioni dal campo di applicazione dello standard, a livello internazionale le aspettative nei confronti della Svizzera, affinché sopprima questa deroga, sono grandi. Con l’abrogazione della disposizione derogatoria che le riguarda, le fondazioni istituite in Svizzera e adempienti le menzionate condizioni verrebbero trattate alla stregua delle altre fondazioni. L’abrogazione delle deroghe per le comunioni di proprietari per piani e le comunioni di comproprietari non avrà alcun impatto negativo, poiché secondo il Forum globale questi enti si qualificano come entità non finanziarie («Non Financial Entities», NFE), pertanto non come istituti finanziari.
La proposta abrogazione delle disposizioni derogatorie per i conti delle associazioni e delle fondazioni e per i conti esclusi in ragione dello Stato di residenza del titolare del conto determina che, a partire dall’entrata in vigore delle modifiche proposte, gli istituti finanziari tenuti alla comunicazione presso cui tali conti sono aperti siano tenuti ad applicare gli obblighi di adeguata verifica e di comunicazione secondo gli accordi internazionali e le basi giuridiche svizzere in materia di scambio automatico di informazioni. Questi conti sono generalmente aperti e detenuti presso istituti finanziari che già attuano lo scambio automatico di informazioni e quindi dispongono dei sistemi tecnici e delle regole interne necessarie (ad es. le banche). L’onere aggiuntivo prodotto dall’abrogazione delle menzionate disposizioni derogatorie dovrebbe pertanto essere contenuto. Visto l’ampio numero di conti di associazioni, gli istituti finanziari dovranno invece prevedere maggiori oneri nell’ambito dell’identificazione e della documentazione dei titolari dei conti e/o delle persone che ne esercitano il controllo. Questo vale anche per l’introduzione della nuova limitazione temporale alla deroga relativa ai conti per il versamento di capitale. Gli oneri aggiuntivi determinati dall’abrogazione delle altre disposizioni derogatorie dovrebbero rimanere contenuti in considerazione del minor numero di Cantoni interessati. In particolare, la disposizione derogatoria per i conti esclusi in ragione dello Stato di residenza dei titolari dei conti nella pratica non trova quasi applicazione. Date queste premesse, la sua soppressione appare del tutto opportuna. Con l’inserimento di disposizioni transitorie nell’OSAIn si intende agevolare gli istituti finanziari interessati dalle modifiche in esame ed evitare che debbano assumere obblighi retroattivi, attenuando in questo modo le ripercussioni degli oneri aggiuntivi.
Le modifiche proposte riguardanti gli obblighi di adeguata verifica, l’ancoramento dell’obbligo di iscrizione dei trust documentati dai trustee, l’esposizione degli importi in dollari americani e l’introduzione di un obbligo di conservazione dei documenti dovrebbero generare oneri in misura limitata per gli istituti finanziari. Nella prassi questi obblighi vengono in larga parte già assunti o attuati conformemente alla norma. Inoltre, l’obbligo di iscrivere i trust documentati dai trustee e di conservare i documenti vige già oggi. Le modifiche proposte si limitano ad ancorare esplicitamente questi obblighi nella LSAI.
3.4 Valutazione
Negli ultimi anni la Svizzera ha compiuto numerosi sforzi per adempiere gli standard internazionali in materia fiscale, tra cui la piena attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni, contribuendo in misura decisiva a preservare la credibilità e la reputazione della piazza finanziaria svizzera. Dalla valutazione del Forum globale sono ora scaturiti ulteriori chiarimenti in merito all’attuazione dello standard. Ciò comporta, da un lato, che a breve distanza dall’introduzione dello scambio automatico di informazioni la Svizzera sia già chiamata dal Forum globale ad adeguare le proprie basi giuridiche. Dall’altro, il rigore osservato nella verifica consente di creare trasparenza nell’attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni anche sulle piazze finanziarie concorrenti e di garantire pari condizioni globali in materia di concor-