Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/10: Modifica della legge federale e dell'ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali · 25 pagine

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Art. 10

Ai sensi dell’articolo 10, i conti delle associazioni che non si prefiggono uno scopo economico, costituite e organizzate in Svizzera, possono essere trattati come conti esclusi. Questa disposizione era stata inserita perché il rischio che tali conti potessero essere utilizzati per scopi di elusione fiscale era stato ritenuto minimo.

Secondo il Forum globale la disposizione non rientra in nessuna categoria di eccezioni dello SCC e deve quindi essere abrogata. Di conseguenza, dall’entrata in vigore della modifica gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione saranno obbligati a verificare se i conti di simili associa-

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zioni sono conti oggetto di comunicazione.

Art. 11

Ai sensi dell’articolo 11, i conti delle fondazioni costituite e organizzate in Svizzera che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 6 OSAIn possono essere trattati come conti esclusi. Questa disposizione era stata inserita perché il rischio che tali conti potessero essere utilizzati per scopi di elusione fiscale era stato ritenuto minimo.

Secondo il Forum globale la disposizione non rientra in nessuna categoria di eccezioni dello SCC e deve quindi essere abrogata. Di conseguenza, dall’entrata in vigore della modifica gli istituti finanziari tenuti alla comunicazione saranno obbligati a verificare se i conti di tali fondazioni sono

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conti oggetto di comunicazione.

Art. 12

L’articolo 7 OSAIn deve essere abrogato. L’articolo 12 contiene un rimando alle condizioni di cui all’articolo 7 OSAIn e deve quindi essere adeguato. Le condizioni definite nel vigente articolo 7 devono essere trasposte nell’articolo 12.

Art. 14

Gli importi dei valori soglia contenuti nello SCC e nel relativo Commentario dovranno ora essere espressi unicamente in dollari americani. S’impone quindi un adeguamento dell’articolo 14, in cui il termine «franchi» deve essere sostituito con «dollari americani».

Art. 15

Ai sensi dell’articolo 15, i conti considerati conti esclusi dalla legislazione dello Stato di residenza del titolare del conto in attuazione dello SCC possono essere trattati come conti esclusi. Spetta all’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione determinare i conti considerati come conti esclusi nello Stato di residenza del titolare del conto. Questa disposizione era stata inserita per assicurare un «level playing field» nella concorrenza internazionale e perché il rischio che tali conti potessero essere utilizzati per scopi di elusione fiscale era stato ritenuto minimo.

Secondo il Forum globale la disposizione non rientra in nessuna categoria di eccezioni dello SCC e deve quindi essere abrogata. Di conseguenza, dall’entrata in vigore della modifica gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione saranno obbligati a verificare se i conti interessati da

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questa eccezione sono conti oggetto di comunicazione.

Art. 24

Nell’ambito assicurativo e della previdenza il termine più specifico e consono è «valore attuale» (equivalente del tedesco «Barwert») e non il termine «valore maturato». È quindi proposta la sostituzione del termine nell’articolo 24 OSAIn, al fine di evitare l’introduzione di un nuovo termine.

Art. 26 cpv. 2 lett. a

In ragione della sostituzione del termine «gestire» all’articolo 2 capoverso 1 lettere i e j LSAI, s’impone una modifica corrispondente anche all’art. 26 cpv. 2 lett. a.

33 Cfr. nota a piè di pagina 31

34 Cfr. nota a piè di pagina 31

35 Cfr. nota a piè di pagina 31