Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/10: Modifica della legge federale e dell'ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali · 25 pagine
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salvaguardia consentono agli Stati di escludere dal campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni ulteriori enti e conti, a condizione che presentino un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di evasione fiscale e abbiano caratteristiche sostanzialmente simili alle categorie di istituti finanziari non tenuti alla comunicazione e di conti esclusi descritti nello SCC. La valutazione di queste disposizioni derogatorie di diritto interno costituisce uno dei punti focali della procedura di verifica ed è finalizzata ad assicurare l’assenza di lacune che permetterebbero di eludere lo standard. Il Forum globale valuta rigorosamente le basi giuridiche fondandosi sulle prescrizioni dello SCC e non tollera divergenze, seppur minime. Il rigore della procedura adottata ha lo scopo di garantire pari condizioni globali in materia di concorrenza fiscale («level playing field»). Anche per questa ragione la valutazione non può tenere conto del contesto giuridico ed economico di un Paese. Da questa valutazione sono scaturiti chiarimenti in merito all’attuazione degli standard internazionali che rendono necessario un adeguamento delle basi giuridiche svizzere.
La Svizzera è tenuta a presentare al Forum globale entro 12 mesi (fine 2019) un rapporto sulle misure adottate per attuare le raccomandazioni emanate dal Forum globale. L’attuazione delle raccomandazioni sarà valutata nell’ambito della valutazione tra pari relativa alla Svizzera, che avrà luogo a partire dal 2020 e si ripercuoterà sul giudizio complessivo del Forum globale, a sua volta criterio centrale per la valutazione della non cooperazione di uno Stato in materia di trasparenza
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fiscale.
Con il presente progetto si intende adottare le opportune misure per attuare la grande maggioranza delle raccomandazioni del Forum globale ed evitare in questo modo che la Svizzera possa ottenere un giudizio negativo nell’ambito della valutazione tra pari del Forum globale.9 La Svizzera ribadisce nel contempo la propria disponibilità ad attuare pienamente gli standard internazionali sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali.
1.1.2 Possibili effetti del giudizio del Forum globale
I giudizi del Forum globale sono utilizzati dal G20, dall’OCSE e dall’UE come criteri di valutazione della non cooperazione di uno Stato in materia di trasparenza fiscale. Nel giugno 2018 l’OCSE ha
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adottato i seguenti criteri di valutazione riveduti per identificare gli Stati non cooperativi in materia di trasparenza fiscale, successivamente approvati dai ministri delle finanze e dai governatori delle banche centrali del G20:
• nell’ambito dello scambio di informazioni su domanda deve essere raggiunto almeno il giudizio complessivo di «ampiamente conforme»;
• nell’ambito dello scambio automatico di informazioni devono essere introdotte entro il 2018 le norme necessarie e deve essere avviato lo scambio di dati; entro fine 2019 devono essere attivati accordi con tutti gli Stati partner idonei e interessati;
• la Convenzione sull’assistenza amministrativa deve essere in vigore o deve essere stata creata una rete sufficientemente ampia di accordi bilaterali che ammettono entrambi gli scambi di informazioni.
Uno Stato è considerato cooperativo se adempie almeno due di questi tre criteri. Per contro, non è considerato cooperativo pur adempiendo due dei tre criteri se a) è stato giudicato «non conforme» in relazione allo scambio di informazioni su domanda o b) non adempie il requisito relativo allo
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scambio automatico di informazioni menzionato al secondo punto.
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Gli Stati non cooperativi vengono inseriti in una lista dell’OCSE/G20 e in una lista dell’UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali (lista UE). Gli Stati inseriti nella lista dell’OCSE/G20 ven-
8 Cfr. al riguardo le spiegazioni relative al n. 1.2.
9 La raccomandazione sui conti di moneta non deve essere attuata. Cfr. al riguardo le spiegazioni relative al n. 3.1
10 I primi criteri sono stati definiti nel 2016.
11 OECD Secretary-General Report to the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors, Buenos Aires, luglio 2018, pag. 7 n. 2, pag. 66 seg.; www.oecd.org/tax/oecd-secretary-general-tax-report-g20-finance-ministers-july-2018.pdf (stato 16.1.2019).
12 OECD Secretary-General Report to the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors (nota 10), pag. 7 n. 2.