Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/10: Modifica della legge federale e dell'ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali · 25 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 17Fedlex · Rapporto esplicativo

te per scopi di elusione fiscale era stato ritenuto minimo. Per gli stessi motivi questi enti sono considerati non tenuti alla comunicazione anche secondo l’allegato II dell’Accordo FATCA.

Secondo il Forum globale la disposizione non rientra in nessuna categoria di eccezioni dello SCC e deve quindi essere abrogata. Di conseguenza, dall’entrata in vigore della modifica, queste fondazioni saranno considerate istituti finanziari tenuti alla comunicazione, purché soddisfino le condizioni per essere qualificate come istituti finanziari, e da allora in poi dovranno adempiere gli obblighi previsti dagli accordi internazionali e dalle basi giuridiche svizzere sullo scambio automatico di

32

informazioni.

Art. 7

Ai sensi dell’articolo 7, le comunioni di comproprietari che soddisfano sia i requisiti secondo lo SCC per qualificarsi come istituti finanziari (cfr. sezione VIII parte A SCC) sia le condizioni indicate all’articolo 7 sono considerate istituti finanziari non tenuti alla comunicazione. Questa disposizione era stata inserita perché il rischio che tali comunioni di comproprietari potessero essere utilizzate per scopi di elusione fiscale era stato ritenuto minimo.

Il Forum globale giudica l’articolo 7 ormai obsoleto. A suo avviso le comunioni di comproprietari non potrebbero in nessun caso qualificarsi come istituti finanziari e sarebbero quindi, conformemente alla classificazione secondo lo SCC, sempre da considerare come NFE. Raccomanda pertanto alla Svizzera di abrogare la disposizione.

L’articolo 7 deve essere abrogato. Di conseguenza, dall’entrata in vigore della modifica, queste comunioni di comproprietari si qualificano in ogni caso come NFE, conformemente alla raccomandazione del Forum globale. L’abrogazione della disposizione non esplica pertanto alcun effetto sulla prassi.

Art. 9 lett. d

Ai sensi dell’articolo 9, i conti per il versamento di capitale che soddisfano le condizioni richieste sono considerati conti esclusi. Questa disposizione era stata inserita perché il rischio che tali conti potessero essere utilizzati per scopi di elusione fiscale era stato ritenuto minimo.

Il Forum globale critica il fatto che questi conti per il versamento di capitale non siano limitati nel tempo, presentando così il rischio di essere utilizzati a fini di sottrazione d’imposta laddove fondi siano versati in via permanente su un simile conto e la costituzione della società prevista o l’aumento di capitale previsto viene ritardato, o non avrà mai luogo. Per questo motivo il Forum globale è del parere che i conti per il versamento di capitale generalmente non possano essere esclusi dal campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni. Raccomanda pertanto di abrogare questa disposizione o di inserire una limitazione temporale che non superi i 90 giorni. Se l’importo versato su un conto per il versamento di capitale non viene utilizzato entro questi 90 giorni conformemente allo scopo previsto, il conto interessato non potrà più essere considerato come conto escluso.

La nuova lettera d dispone che la costituzione della società o l’aumento di capitale, ai cui fini il conto per il versamento di capitale è stato aperto, deve essere effettuato entro 90 giorni dall’apertura del conto. In caso contrario, l’istituto finanziario tenuto alla comunicazione dovrà verificare, basandosi sulle procedure previste dallo SCC, se il conto interessato è un conto oggetto di comunicazione.

Nella prassi la nuova disposizione dovrebbe avere una portata minore, poiché i conti per il versamento di capitale vengono generalmente aperti immediatamente prima della costituzione della società o dell’aumento di capitale e vengono già chiusi alcuni giorni dopo l’avvenuta costituzione o l’avvenuto aumento oppure vengono convertiti in conti di deposito che rientrano, a loro volta, nel campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni. In questo modo si garantisce che il versamento di capitale non rappresenti un’operazione fittizia eseguita a fini di sottrazione d’imposta.

32 Cfr. nota a piè di pagina 30