Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/10: Modifica della legge federale e dell'ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali · 25 pagine

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6.5 Delega di competenze legislative

Nell’articolo 11 capoverso 10 LSAI, il Consiglio federale deve ricevere la facoltà di definire i casi eccezionali in relazione all’ottenimento di un’autocertificazione. Questa delega, che per gli istituti finanziari interessati rappresenta una semplificazione amministrativa al momento dell’apertura di nuovi conti, consente di tenere adeguatamente conto delle peculiarità di determinati settori. Al riguardo il Consiglio federale si orienterà alla prassi applicata dagli altri Stati. In questo modo si garantirà che la Svizzera attui lo scambio automatico di informazioni in conformità con lo standard, evitando così che agli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione interessati siano imposti obblighi più severi rispetto a quelli previsti per gli istituti finanziari di altri Stati.

Conformemente all’articolo 13 capoverso 4 LSAI, il Consiglio federale disciplina i dettagli dell’iscrizione dei trust che seguono il principio del trust documentato dal trustee secondo l’articolo 3 capoverso 9 LSAI. Questa delega per il mantenimento della prassi esistente appare oggettivamente opportuna e permette di ricostruire rapidamente le eventuali modifiche in questo contesto.

6.6 Protezione dei dati

Le misure proposte non determinano problemi in materia di protezione dei dati.