Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/29: Nuova ordinanza di esecuzione della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA · 26 pagine
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Ordinanza concernente la legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
Affinché possa adempiere i propri compiti secondo l’Org-DFF, il DFF deve ricevere dalla FINMA informazioni sulla sua attività di regolamentazione e sulle sue attività internazionali. A questo proposito i requisiti per lo scambio di informazioni e il coordinamento delle attività tra la FINMA e il DFF sono concretizzati negli articoli 4 e 13 della nuova ordinanza. Sono sostanzialmente esclusi dallo scambio di informazioni i dati concernenti determinati partecipanti al mercato finanziario o le informazioni sull’attività di vigilanza operativa della FINMA. È fatto salvo l’articolo 39 capoverso 2 LFINMA.
Nell’articolo 3 l’ordinanza disciplina il requisito per cui la FINMA deve consultarsi con il DFF in merito alle posizioni presentate in seno agli organismi internazionali. Se opportuno e consentito, la presenza della FINMA o del DFF negli incontri delle organizzazioni e degli organismi internazionali può essere integrata dalla partecipazione dell’altra autorità, sempreché l’organismo in questione lo permetta.
In merito all’attività di regolamentazione della FINMA, negli articoli 5 e seguenti il Consiglio federale concretizza le basi giuridiche della LFINMA, ottemperando così all’articolo 55 LFINMA, secondo cui il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione della legge. L’ordinanza prevede inoltre che prima di emanare o modificare una regolamentazione FINMA (e ancora prima della consultazione pubblica), l’autorità di vigilanza svolge una consultazione delle unità amministrative cointeressate (art. 9). Questo tipo di consultazione interna all’amministrazione è usuale in seno all’Amministrazione federale e serve a garantire la coerenza della politica della Confederazione. Gli uffici consultati possono presentare le proprie richieste e i propri pareri in merito a una regolamentazione FINMA in programma, ad esempio in relazione al raggiungimento degli obiettivi di protezione sanciti all’articolo 4 LFINMA e alla compatibilità con la politica dei mercati finanziari del Consiglio federale, oppure in merito alla legalità degli atti (uno dei compiti dell’UFG, secondo l’art. 6 cpv. 2 lett. a dell’ordinanza del 17 novembre 199920 sull’organizzazione del DFGP [Org-DFGP]). I pareri delle unità amministrative cointeressate non sono vincolanti e la responsabilità per l’emanazione di regolamentazioni incombe unicamente al consiglio di amministrazione della FINMA.
La nuova ordinanza concretizza così i principi della collaborazione della FINMA con altre unità amministrative e in particolare con il Consiglio federale o il DFF, quando opera in rappresentanza e su mandato del Consiglio federale. L’ordinanza dispone inoltre che i dettagli della collaborazione e dello scambio di informazioni tra il DFF e la FINMA nell’ambito dei compiti internazionali e nella regolamentazione siano disciplinati in un accordo (Memorandum d’intesa; «Memorandum of Understanding», [MoU]).
Poiché i requisiti di una buona intesa tra le autorità competenti su questioni di regolamentazione e stabilità nonché nella formulazione di standard internazionali si presentano analogamente anche nel rapporto con la Banca nazionale svizzera (BNS), il 31 ottobre 2018 il Consiglio federale ha deciso di verificare anche la collaborazione tripartita tra il DFF, la FINMA e la BNS. L’obiettivo è di rafforzare e di coordinare meglio la collaborazione negli ambiti dell’organizzazione e della prevenzione delle crisi, nella r regolamentazione rilevante ai fini della stabilità e nella rappresentanza internazionale. A tale scopo vengono attualmente esaminate, sulla base dei MoU tripartiti esistenti del 2009 e del 2011, le proposte formulate al riguardo. Gli esiti di tale verifica saranno sottoposti al Consiglio federale nel corso del 2019.
1.3.5 Obiettivi strategici e competenze del consiglio di amministrazione della FINMA
La nuova ordinanza illustra come il Consiglio federale intende esercitare le proprie competenze in materia di attività strategiche della FINMA (in particolare regolamentazione e formulazione di standard internazionali) e le proprie competenze di approvazione concernenti gli
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