Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/29: Nuova ordinanza di esecuzione della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA · 26 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo
Ordinanza concernente la legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
internazionali, facendo così chiarezza sulle rispettive competenze e sui rispettivi obblighi in tali attività.
La collaborazione tra la FINMA e il DFF, sancita esplicitamente nella legge e nel messaggio, risulta anche dall’articolo 21 capoverso 3 LFINMA, il quale prescrive che la FINMA corrisponde con il Consiglio federale per il tramite del DFF, nonché dall’articolo 7 capoverso 2 lettera g dell’ordinanza del 17 febbraio 201917 sull’organizzazione del DFF (Org-DFF), secondo cui il DFF cura le relazioni della Confederazione con la FINMA. Il DFF agisce pertanto nei confronti della FINMA non solo per proprio conto, bensì anche come interlocutore di riferimento e istanza di vigilanza primaria in rappresentanza e su mandato del Consiglio federale.
Digressione sul rapporto tra FINMA e Consiglio federale
[Commento riassuntivo della breve perizia del 3 gennaio 201918 del prof. dr. Felix Uhlmann e del dr. iur. Florian Fleischmann, entrambi dell’Università di Zurigo]
Secondo l’articolo 21 capoverso 1 LFINMA, la FINMA esercita la sua attività di vigilanza in modo autonomo e indipendente. A tal fine, alla sua costituzione la FINMA è stata dotata di indipendenza funzionale, istituzionale, finanziaria e in termini di personale. Una comprensione generale dell’indipendenza della FINMA non esclude tuttavia che all’interno delle sue attività occorra operare una distinzione e che alcune attività non necessitano della stessa protezione.
All’indipendenza fanno da pendant gli obblighi della FINMA in materia di vigilanza e di collaborazione con altre autorità, da un lato, e i suoi obblighi di fronte alle competenze di partecipazione e gestione del Consiglio federale, dall’altro lato.
Le direttive riportate nelle leggi e nelle ordinanze determinano il quadro in cui può operare la FINMA. Inoltre il Consiglio federale ha diritto di nominare e revocare i membri del consiglio di amministrazione della FINMA (art. 9 cpv. 3 e 5 LFINMA). La nomina del direttore deve essere approvata dal Consiglio federale (art. 9 cpv. 1 lett. g LFINMA). Al Consiglio federale spettano anche varie competenze di approvazione, in particolare in merito agli obiettivi strategici della FINMA (art. 9 cpv. 1 lett. a LFINMA). Nel quadro dei dibattiti annuali secondo l’articolo 21 capoverso 2 LFINMA, il Consiglio federale esamina con la FINMA la strategia di quest’ultima, tra cui anche gli obiettivi strategici e le attività strategiche. Queste ultime comprendono l’intera attività di regolamentazione della FINMA e in linea di principio anche lo standard-setting.
Il Consiglio federale non ha alcuna competenza di partecipazione e gestione nell’attività operativa della FINMA. Nel decidere su singoli casi o procedure amministrative (compiti paragiudiziari), la FINMA non segue alcuna istruzione e il Consiglio federale non ha alcuna possibilità di annullare le decisioni della FINMA o di modificarle, né di appropriarsi di singoli affari per deciderne autonomamente. Contro tali decisioni gli interessati possono interporre ricorso in tribunale (art. 53 seg. LFINMA).
Gli autori della perizia concludono che la FINMA deve essere tutelata contro gli interventi politici opportunistici affinché possa decretare anche misure impopolari; d'altro canto, però, il Consiglio federale può far valere le proprie competenze nella strategia a medio e lungo termine. Fanno notare, inoltre, che in un contesto diverso l’Ufficio federale di giustizia (UFG) aveva rilevato in una perizia del 10 novembre 1989 che nei confronti delle unità amministrative autonome il Consiglio federale disponeva di «diritti minimi in materia di vigilanza (osservazione regolare dello svolgimento dei compiti, diritto di consultazione e informazione, rilascio di istruzioni non vincolanti)»19.
17 RS 172.215.1
18 https://www.sif.admin.ch/sif/de/home/finanzmarktpolitik/finanzmarktregulierung-und--aufsicht-/gutachten.html
19 GAAC 54.36 231.2 \ COO.2255.101.2.795196 9/26