Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/29: Nuova ordinanza di esecuzione della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA · 26 pagine
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Ordinanza concernente la legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
espressamente appurata. Inoltre, si devono indicare i rischi che s’intende coprire con la regolamentazione.
La necessità d’intervento deve essere verificata non solo per la regolamentazione nel suo insieme (ad es. l’attuazione di uno standard internazionale), bensì anche per gli aspetti parziali di una regolamentazione (ad es. perché un esplicito margine di manovra in uno standard internazionale debba essere o non essere utilizzato) e documentata in modo comprensibile.
Cpv. 2 e 3
La legalità e la proporzionalità di una regolamentazione devono essere previamente verificate, presentate in modo trasparente e comprensibile agli interessati e all’opinione pubblica e annotate nella documentazione della consultazione, conformemente a una raccomandazione formulata dal Consiglio federale nel 201437.
Secondo il principio della proporzionalità, (i) una regolamentazione deve essere in grado di conseguire l’obiettivo perseguito, (ii) l’obiettivo non deve poter essere conseguito con una misura meno invasiva e (iii) il rapporto tra l’obiettivo della regolamentazione e l’ingerenza nella libertà economica degli interessati deve essere adeguato. Inoltre, occorre perseguire di volta in volta la variante di una regolamentazione nel complesso più economica, ossia quella che, tenuto conto di tutti i costi diretti e indiretti, è la meno onerosa per gli interessati e l’economia. Nella scelta della variante devono essere considerati anche le ripercussioni sulla capacità di affrontare le sfide future e sulla concorrenzialità internazionale della piazza finanziaria. Un’eventuale deroga al suddetto principio deve essere motivata.
Cpv. 4
Le regolazioni devono creare condizioni di concorrenza il più possibile trasparenti, comparabili e neutrali sotto il profilo della tecnologia per tutti gli attori del mercato ed evitare di incentivare comportamenti indesiderati. Una regolamentazione neutrale sotto il profilo della tecnologia sostiene l’obiettivo di rafforzare la «capacità di affrontare le sfide future» della piazza finanziaria (art. 4 LFINMA). È necessario limitare il più possibile le ripercussioni sul contesto di concorrenza e sulle strutture di mercato. Le deroghe a questo principio devono essere motivate.
Cpv. 5
Le differenziazioni nella regolamentazione sono opportune in considerazione dei principi costituzionali dell’uguaglianza giuridica e della proporzionalità, nonché della neutralità della concorrenza. Esse consentono di attuare il principio costituzionale dell’uguaglianza giuridica, nel senso che ciò che uguale è disciplinato in modo uguale in base alla sua uguaglianza e ciò che è diseguale è disciplinato in modo diseguale in base alla sua diseguaglianza.
La regolamentazione differenziata favorisce il mantenimento della molteplicità di modelli d’affari e di offerte e di una concorrenza funzionante: la diversificazione a livello macro (diversità dei modelli) contribuisce all’obiettivo della stabilità del sistema finanziario; la maggiore molteplicità di offerte per i clienti favorisce la qualità e l’innovazione.
La differenziazione consente di raffigurare le differenze in termini di rischi tra gli istituti finanziari, i prodotti o le attività e i servizi e di evitare diversi livelli di protezione (in riferimento ai rispettivi obiettivi di una regolamentazione). Se non fosse così, sussisterebbe, in particolare, il rischio di una violazione del principio di proporzionalità e della parità di trattamento.
La regolamentazione differenziata significa dunque che vengono poste esigenze diverse a imprese o attività regolate in funzione del loro rischio e delle ripercussioni sugli obiettivi di protezione di cui all’articolo 4 LFINMA nella versione secondo la LIsFi (ad es. la protezione dei
37 Cfr. Rapporto del Consiglio federale del 18 dicembre 2014 concernente l’attività di regolazione e di vigilanza della FINMA, pag. 47, consultabile all’indirizzo http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/37820.pdf. 231.2 \ COO.2255.101.2.795196 16/26