Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/29: Nuova ordinanza di esecuzione della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA · 26 pagine
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Ordinanza concernente la legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
Poiché il legislatore sceglie consapevolmente di fornire alla legislazione sui mercati finanziari una solida base di principi, a un livello di regolamentazione inferiore, come le ordinanze del Consiglio federale o le regolamentazioni FINMA, si rendono frequentemente necessarie ulteriori precisazioni. Emerge dunque la questione della portata che dovrebbero avere tali concretizzazioni ulteriori. Le interpretazioni a tal proposito divergono.
Come autorità di vigilanza, la FINMA ha interesse a un’attuazione quanto più uniforme possibile delle direttive presso gli assoggettati alla vigilanza. Questo modo di procedere agevola la sua attività di vigilanza e il confronto tra gli assoggettati.
Stando alle loro posizioni formulate pubblicamente, gli assoggettati auspicano regolamentazioni che si limitano a definire principi. In concreto, ad esempio nei gruppi di lavoro o nelle indagini conoscitive volte a elaborare nuove regolamentazioni, essi chiedono spesso direttive dettagliate in grado di aumentare la certezza del diritto e della pianificazione nonché di garantire l’applicazione delle stesse regole a tutti gli interessati.
Di conseguenza questo modo di procedere comporta spesso l’elaborazione di regolamentazioni piuttosto dettagliate da parte della FINMA.8 Non è chiaro se questo corrisponda sempre all’intento originale del legislatore. I vari interventi parlamentari concernenti l’attività di regolamentazione della FINMA depositati e trattati di recente conducono piuttosto alla conclusione che il legislatore giudichi tale attività eccessivamente dettagliata. Un ulteriore indizio in questo senso è la precisazione che il Parlamento ha voluto integrare all’articolo 7 capoverso 2 LFINMA nel quadro dei dibattiti sulla legge del 15 giugno 20189 sui servizi finanziari (LSerFi) e sulla legge del 15 giugno 201810 sugli istituti finanziari (LIsFi), secondo cui anche la regolamentazione FINMA deve, «nella misura del possibile», limitarsi «a definire principi basilari» (entrata in vigore inizio 2020).
La nuova ordinanza concretizza in tal senso l’applicazione dei principi di regolazione di cui all’articolo 7 capoverso 2 LFINMA, ovvero l’attuazione dei principi di proporzionalità e differenziazione, nonché le modalità di considerazione degli standard internazionali (cfr. art. 5 segg.)
L’ordinanza prevede inoltre che si verifichi periodicamente la necessità, l’adeguatezza e l’efficacia delle regolamentazioni esistenti (art. 6). In questo contesto devono poter contribuire anche gli ambienti interessati. Questa misura incrementa nel lungo termine l’accettazione e la qualità delle regolamentazioni, senza tuttavia imporre alla FINMA prescrizioni rigide su tempi e contenuti delle verifiche.
Entro cinque anni dall’entrata in vigore, la FINMA deve verificare che tutte le sue regolamentazioni rispettino la gerarchia normativa, procedere ai necessari adeguamenti o eventualmente discutere con il DFF di eventuali adeguamenti necessari a un livello normativo superiore e redigere in conclusione un rapporto all’attenzione del Consiglio federale (art. 16). Sebbene si limiti ad accertare il rispetto della gerarchia normativa, la verifica potrebbe comunque comportare un certo onere aggiuntivo.
La nuova ordinanza tratta altresì il processo di riconoscimento di un’autodisciplina come standard minimo (art. 12). Poiché il riconoscimento di un’autodisciplina fa sì che diventi lo standard normativo minimo per un intero settore e sia pertanto equiparata alle circolari FINMA, appare giustificato sottoporla allo stesso processo di approvazione delle regolamentazioni FINMA.
In merito all’emanazione di norme di diritto concrete da parte della FINMA, il 31 ottobre 2018 il Consiglio federale ha assegnato al DFF l’ulteriore incarico di verificare l’adeguatezza di tutte le deleghe esistenti nelle leggi e nelle ordinanze sui mercati finanziari a favore di ordinanze della FINMA. Eventuali modifiche dovranno essere apportate nel quadro di progetti di riforma correnti o futuri dei singoli testi di legge.
8 Occorre ricordare che rispetto ad altri Paesi la Svizzera vanta una regolamentazione dei mercati finanziari snella (a tutti i livelli).
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