Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/29: Nuova ordinanza di esecuzione della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA · 26 pagine

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Ordinanza concernente la legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

Il DFF rappresenta al riguardo la posizione della Svizzera in seno alle organizzazioni e agli organismi internazionali nei confronti del Consiglio federale e dell’Assemblea federale. Il coinvolgimento del Parlamento, anche da parte del Consiglio federale, è retto in particolare dall’articolo 152 LParl e dall’articolo 5b OLOGA. Il DFF informa inoltre regolarmente le Commissioni competenti in merito ai lavori e ai dibattiti in corso all’interno degli organismi preposti ai mercati finanziari e degli «standard setter» internazionali.

Art. 4 Collaborazione e scambio di informazioni con il DFF

La FINMA informa il DFF tempestivamente (se possibile prima che siano informati l’opinione pubblica, gli ambienti politici, gli assoggettati alla vigilanza o, eventualmente, i partner esteri) in merito agli imminenti lavori nelle organizzazioni e negli organismi internazionali, ai dialoghi e agli incontri internazionali oppure alla firma di un MoU con i partner stranieri e coordina queste attività con il DFF.

Se consentito, la FINMA e il DFF mettono reciprocamente a disposizione, se possibile prima che siano divulgati ad altri, le informazioni, i documenti e i dati (anche non pubblici) derivanti da compiti, organizzazioni e organismi internazionali di cui necessitano per adempiere i propri compiti, tra cui:

− informazioni e documenti riguardanti i lavori delle organizzazioni e degli organismi interna-

zionali, nei quali sono presenti la FINMA o il DFF (inclusi i documenti di lavoro dei gruppi di lavoro o dei sottogruppi). Nella valutazione dell’ammissibilità devono essere osservati gli obblighi di segretezza imposti dai membri e dai partecipanti alle organizzazioni e agli organismi internazionali;

− informazioni riguardanti importanti attività e contatti internazionali della FINMA o del DFF

(ad es. incontri, firma di MoU e simili).

Se consentito, la FINMA mette inoltre a disposizione informazioni riguardanti la situazione in Svizzera (ad es. dati sui rischi esistenti o imminenti) e, su questa base, elabora una proposta per il posizionamento internazionale della Svizzera, che viene poi concordata con il DFF ed eventualmente altre autorità (cfr. anche art. 3). La FINMA comunica al DFF le sue valutazioni e perizie in materia di «standard-setting» e in riferimento alle attività internazionali.

È ammesso lo scambio di informazioni, purché non si tratti di informazioni protette, riferite a persone o istituti, oppure siano aggregate e anonimizzate, affinché non sia possibile risalire a uno specifico partecipante al mercato finanziario. Lo scambio di informazioni riferite a persone o istituti che concorre a preservare la stabilità del sistema finanziario è retto dall’articolo 39 capoverso 2 LFINMA.

Rappresentano un’eccezione al flusso di informazioni anche i mandati delle Commissioni parlamentari, per i quali l’autorità esecutiva è vincolata al segreto delle deliberazioni, ed eventualmente gli affari classificati conformemente all’ordinanza del 4 luglio 200733 sulla protezione delle informazioni (OPrl).

Se opportuno e consentito, la FINMA o il DFF può prendere parte alle attività delle organizzazioni e degli organismi internazionali nelle quali siede l’altra autorità. La partecipazione del DFF è da perseguire in linea di principio nelle organizzazioni e negli organismi nonché nei loro gruppi di lavoro che si occupano dello sviluppo e della definizione di standard normativi, purché gli statuti di tali organismi lo prevedano.

La FINMA e il DFF precisano in un accordo bilaterale i dettagli della loro collaborazione nell’ambito dei compiti da svolgere a livello internazionale, ad esempio il processo atto a convenire il posizionamento, la struttura e la frequenza degli incontri, le questioni concernenti la confidenzialità, le informazioni e i resoconti reciproci sugli incontri internazionali o le possibilità di partecipare alle attività degli organismi internazionali.

33 RS 510.411

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