Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/29: Nuova ordinanza di esecuzione della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA · 26 pagine

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Ordinanza concernente la legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

dell’articolo 6 capoverso 2 LFINMA la FINMA partecipa già oggi attivamente alle attività bilaterali del DFF.

Inoltre la FINMA è tenuta a coadiuvare con le sue conoscenze specialistiche il DFF nell’individuazione precoce di eventuali sviluppi internazionali, ad esempio per quanto concerne potenziali barriere di accesso al mercato per le imprese svizzere all’estero.

Cpv. 2

La competenza per concludere accordi giuridicamente non vincolanti, in particolare MoU, non è espressamente disciplinata nella legislazione svizzera. Come emerge da una comunicazione emanata dalla Direzione del diritto internazionale pubblico e dall’UFG il 14 giugno 2006, vige in proposito il principio della competenza del Consiglio federale, al quale è possibile derogare se un accordo giuridicamente non vincolante è di portata molto limitata nella politica estera della Svizzera.29 Il capoverso 2 sancisce esplicitamente che, nel quadro dell’adempimento dei suoi compiti internazionali, la FINMA può concludere accordi giuridicamente non vincolanti. Ciò è conforme alla giurisprudenza di lunga data dei Tribunali federali in merito alla prassi dell’assistenza amministrativa della FINMA e al messaggio sulla legge federale concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari.30

Art. 3 Rappresentanza e posizione a livello internazionale

In qualità di unità decentralizzata dell’Amministrazione federale, nell’adempimento dei suoi compiti internazionali di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere b e c, la FINMA è chiamata, nell’ambito del diritto superiore, a tenere sempre conto della politica dei mercati finanziari del Consiglio federale (cfr. anche l’art. 14 cpv. 2 OLOGA) così come delle rilevanti istanze eventualmente formulate dal Parlamento (ad es. rapporti delle Commissioni parlamentari), per salvaguardare la coerenza della politica svizzera.

In riferimento alla rappresentanza internazionale e al posizionamento della Svizzera, l’attuale politica dei mercati finanziari seguita dal Consiglio federale dal 201631 prevede un impegno attivo negli organismi finanziari internazionali, a favore di un’agenda normativa internazionale consolidata e maggiormente orientata all’efficacia. Dal momento che gli standard internazionali esplicano i loro vantaggi solo se queste regole sono osservate e attuate a livello internazionale e, in particolare, su tutte le principali piazze finanziarie, la Svizzera si impegna per un’attuazione sistematica da parte degli altri Stati e per creare condizioni paritetiche («level playing field»). Inoltre, la politica dei mercati finanziari statuisce l’obiettivo di salvaguardare e promuovere l’apertura dei mercati, in generale, e l’accesso ai mercati esteri per i fornitori elvetici di servizi finanziari, in particolare.

Come esposto nel messaggio sulla legge federale concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari,32 la rappresentanza e il relativo posizionamento della Svizzera negli organismi internazionali sono assunti dalla FINMA dopo essere stati stabiliti di volta in volta d’intesa con il DFF, al quale incombe la responsabilità della politica internazionale inerente alla piazza finanziaria. Per quanto concerne la partecipazione agli organismi internazionali, la FINMA dovrà quindi accordarsi con il DFF. Ciò riguarda in particolare la formulazione di standard internazionali, i quali rivestono un’importanza fondamentale per il settore finanziario svizzero. È escluso il posizionamento in organismi che si occupano della vigilanza diretta (ad es. nei gruppi di gestione delle crisi).

29 GAAC 70.69, sezione D

30 FF 2006 2625, pag. 2656

31 Cfr. Rapporto del Consiglio federale del mese di ottobre del 2016, «Politica dei mercati finanziari per una piazza finanziaria svizzera competitiva», consultabile sul sito www.sif.admin.ch > Documentazione > Pubblicazioni > Rapporto politica mercati finanziari.

32 FF 2006 2625, pag. 2656. 231.2 \ COO.2255.101.2.795196 13/26