Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/29: Nuova ordinanza di esecuzione della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA · 26 pagine

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Ordinanza concernente la legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

3 Ripercussioni (analisi d’impatto della regolamentazione, AIR)

3.1 Ripercussioni sull’economia e sui gruppi interessati

3.1.1 FINMA

L’Autorità di vigilanza sui mercati finanziari FINMA è la principale interessata dal progetto, poiché la nuova ordinanza contribuisce a una più chiara separazione delle competenze in materia di regolamentazione e «standard-setting» nell’ambito dei mercati finanziari. Per la FINMA ciò comporta, in futuro, un ruolo più focalizzato sull’orientamento fondamentale e sull’impostazione della regolamentazione del mercato finanziario in Svizzera e una collaborazione più intensa con il DFF nell’adempimento dei suoi compiti internazionali (fatta eccezione per l’assistenza amministrativa). Si rafforza così la legittimazione politica della regolamentazione e, in ultima istanza, la FINMA riscuoterà un consenso maggiore nel suo ruolo di autorità di vigilanza con una competenza normativa chiaramente definita.

Se opera direttamente come autorità regolatoria, la FINMA è tenuta a confrontarsi più intensamente con le ripercussioni economiche della regolamentazione sugli interessati o sui gruppi di interessati. Il conseguente dispendio supplementare appare contenuto. Le informazioni sui costi previsti a carico degli interessati possono essere acquisite, tra l’altro, nei gruppi di lavoro istituiti tra l’Amministrazione e il settore finanziario. Altri dati, necessari a redigere un’analisi dell’efficacia, possono essere recuperati mediante rilevamenti effettuati (comunque e, ove necessario, in aggiunta) presso gli istituti. La verifica una tantum del rispetto della gerarchia normativa della regolamentazione della FINMA potrebbe comportare un certo dispendio.

3.1.2 Istituti finanziari assoggettati alla vigilanza

La vigilanza sui singoli istituti rimane competenza esclusiva della FINMA e non è prevista un’ingerenza della Confederazione nelle questioni riguardanti specificamente i singoli istituti. Tuttavia, le regolamentazioni della FINMA per gli istituti finanziari assoggettati alla vigilanza fungono da punto di riferimento. La nuova ordinanza crea maggiore chiarezza e trasparenza in merito ai processi di regolamentazione e all’applicazione dei rispettivi principi, pertanto migliora la certezza del diritto e della pianificazione per gli assoggettati alla vigilanza in riferimento all’elaborazione di regolamentazioni. A sua volta, ciò aumenta la fiducia degli assoggettati alla vigilanza nella FINMA.

Non è possibile escludere un certo dispendio supplementare per gli istituti finanziari qualora aumentasse il numero dei rilevamenti nella predisposizione delle basi decisionali. Ogni rilevamento supplementare per istituto può comportare la necessità di ricorrere alle risorse di personale disponibili per diverse ore di lavoro. Tuttavia, i costi generati non sono significativamente maggiori per gli istituti coinvolti.

3.1.3 Clienti di istituti finanziari

Dal momento che non è previsto alcun indebolimento o rafforzamento della protezione dei clienti, questi ultimi sono interessati solo indirettamente dal progetto. Un accurato processo di consultazione, che coinvolga anche le organizzazioni dei consumatori, contribuisce ad accrescere la fiducia.

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