Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/29: Nuova ordinanza di esecuzione della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA · 26 pagine
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Ordinanza concernente la legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
alla collaborazione nell’Amministrazione federale (art. 8 LOGA). È fatto salvo l’articolo 21 capoverso 1 LFINMA, secondo cui la FINMA esercita la sua attività di vigilanza in modo autonomo e indipendente (cfr. in proposito anche la digressione a pag. 9). Laddove l’ordinanza faccia riferimento al DFF, la suddivisione delle competenze intradipartimentale è disciplinata nell’Org-DFF, in base a cui la competenza ricade generalmente sulla Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI).
In considerazione del disciplinamento di ulteriori oggetti, la presente ordinanza è completata dall’ordinanza del 15 ottobre 200825 sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA, dall’ordinanza del 5 novembre 201426 sugli audit dei mercati finanziari nonché dalla nuova ordinanza sugli organismi di vigilanza27.
Sezione 2: Attività internazionale della FINMA
Art. 2 Compiti
Cpv. 1
Lettera a: l’attività globale degli assoggettati alla vigilanza e l’interconnessione tra i mercati finanziari comportano la necessità di una stretta cooperazione tra le autorità di vigilanza a livello internazionale. Tale cooperazione è indispensabile ai fini di una vigilanza efficace sugli istituti finanziari operanti a livello internazionale. Presuppone uno scambio di informazioni nel senso dell’assistenza amministrativa finalizzata alla vigilanza corrente, per le procedure di applicazione del diritto in materia di vigilanza («enforcement») e per i compiti inerenti all’avvio della liquidazione di assoggettati («resolution»). Lo scambio di informazioni può avvenire per scritto o verbalmente, a livello bilaterale o multilaterale (in particolare negli incontri tra rappresentanti di autorità di vigilanza nazionali, cosiddetti «Supervisory Colleges», o nei gruppi di gestione delle crisi, chiamati «Crisis Management Groups»). In queste sedi è possibile concretizzare la collaborazione mediante accordi scritti conclusi tra la FINMA e le autorità estere (cfr. anche cpv. 2).
Lettera b: sulla base dell’articolo 6 capoverso 2 LFINMA, la FINMA può quindi essere presente nelle organizzazioni internazionali che si occupano in modo specifico di questioni legate alla vigilanza sui mercati finanziari28. Tra questi si annoverano il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (Basel Committee on Banking Supervision, BCBS), il Comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato (Committee on Payments and Market Infrastructures, CPMI), l’Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore assicurativo (International Association of Insurance Supervisors, IAIS) e l’Organizzazione internazionale delle Autorità di controllo dei mercati finanziari (International Organization of Securities Commissions, IOSCO). La FINMA partecipa inoltre a sottogruppi e gruppi di lavoro in seno al FSB, dove la Svizzera è rappresentata dal DFF e dalla BNS. Infine, la FINMA è membro della delegazione del DFF presso il Gruppo d’azione finanziaria (GAFI).
Lettera c: conformemente all’articolo 7 capoverso 1 Org-DFF, la SFI è incaricata tra l’altro di difendere gli interessi della Svizzera nei confronti dell’estero per quanto riguarda le questioni finanziarie, fiscali e monetarie internazionali. In proposito, la SFI è espressamente tenuta a collaborare con la FINMA (e altre autorità coinvolte). A tal fine, il DFF stipula accordi bilaterali e mantiene un dialogo regolare con i Paesi stranieri. Questi contatti consentono di promuovere la competitività a livello internazionale, l’integrità e la stabilità della piazza finanziaria nonché di salvaguardare l’accesso ai mercati esteri. Talora questi contatti richiedono la partecipazione o il supporto tecnico della FINMA. Ove gli accordi o il dialogo su scala internazionale concernano esplicitamente i compiti o gli obiettivi della FINMA, oppure su invito del DFF, sulla base
25 RS 956.122
26 RS 956.161
27 RS 956.[…]
28 FF 2006 2625, pag. 2656 231.2 \ COO.2255.101.2.795196 12/26