Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/29: Nuova ordinanza di esecuzione della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA · 26 pagine

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Ordinanza concernente la legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

La collaborazione tripartita tra il DFF, la FINMA e la BNS è già disciplinata da due accordi, attualmente in fase di revisione: uno del 2009 concernente l’esercizio della partecipazione della Svizzera al FSB e uno del 2011 in materia di stabilità finanziaria e scambio di informazioni per la regolamentazione dei mercati finanziari.

Sezione 3: Attività di regolamentazione della FINMA

Art. 5 Forme di regolamentazione

Cpv. 1

Ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 LFINMA, la FINMA ha a disposizione due strumenti di regolamentazione: le ordinanze e le circolari, ma solo le ordinanze hanno un effetto normativo.34 Ove la legislazione in materia di mercati finanziari, in particolare la LFINMA, le leggi sui mercati finanziari e le relative ordinanze contengano esplicite deleghe di competenze legislative all’autorità di vigilanza, la FINMA deve emanare norme di diritto mediante ordinanza. Il fatto che le competenze legislative della FINMA, se non altrimenti previsto in maniera esplicita dal legislatore, siano sostanzialmente limitate all’emanazione di disposizioni dal contenuto tecnico di portata ridotta, è conforme all’articolo 55 LFINMA e ai principi guida della Confederazione in materia di governo d’impresa delle unità rese autonome35.

Cpv. 2

A differenza delle ordinanze, le circolari servono esclusivamente a fornire informazioni e a creare trasparenza riguardo all’applicazione della legislazione sui mercati finanziari e non rivestono il carattere di un atto normativo che, in forma direttamente vincolante e in termini generali e astratti, impone obblighi agli assoggettati alla vigilanza, conferisce loro diritti o determina competenze. Un assoggettato alla vigilanza che ritiene illegale o inadeguata una circolare può contestarla nel caso concreto davanti al giudice e far valere che la circolare non è applicabile oppure di non ritenervisi vincolato.36

Le ordinanze e le circolari della FINMA sono subordinate alla legislazione dell’Assemblea federale e del Consiglio federale e nella loro impostazione deve essere seguito un approccio normativo basato sui principi, come espressamente sancito nella nuova versione dell’articolo 7 capoverso 2 LFINMA secondo la LIsFi: «Essa disciplina soltanto se necessario in considerazione degli obiettivi di vigilanza e, nella misura del possibile, limitandosi a definire principi basilari. In tale contesto essa considera il diritto federale superiore [...]».

Art. 6 Principi di regolamentazione

Cpv. 1

Le concreta necessità d’intervento (ossia l’interesse pubblico) come base di ogni atto di regolamentazione deve essere previamente verificata, motivata, presentata agli interessati e all’opinione pubblica in modo trasparente e comprensibile e messa per scritto (ad es. in un rapporto per un’indagine conoscitiva). In proposito occorre verificare sempre se, per il conseguimento dell’obiettivo, esistano alternative a un intervento regolatorio da parte dello Stato così come anche l’eventuale possibilità di rinunciare a una regolamentazione deve essere

34 FF 2006 2625, pag. 2656. Cfr. anche il rapporto del Consiglio federale del 18 dicembre 2014 concernente l’attività di regolazione e di vigilanza della FINMA, pag. 26 seg., consultabile all’indirizzo http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/37820.pdf.

35 Consultabili sul sito www.efv.admin.ch > Temi > Governo d’impresa.

36 FF 2006 2625, pag. 2656 seg. Cfr. anche il rapporto del Consiglio federale del 18 dicembre 2014 concernente l’attività di regolazione e di vigilanza della FINMA, pag. 27 seg., consultabile all’indirizzo http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/37820.pdf. 231.2 \ COO.2255.101.2.795196 15/26