Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/29: Nuova ordinanza di esecuzione della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA · 26 pagine

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Ordinanza concernente la legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

Rappresentano un’eccezione al flusso di informazioni i mandati delle Commissioni parlamentari, per i quali l’autorità esecutiva è vincolata al segreto delle deliberazioni ed eventualmente gli affari classificati conformemente all’OPrl.

La FINMA e il DFF disciplinano i dettagli della loro collaborazione nell’attività di regolazione in un accordo bilaterale.

La collaborazione tripartita tra il DFF, la FINMA e la BNS in materia di stabilità del sistema finanziario e di regolazione del mercato finanziario è disciplinata in un MoU concluso tra il DFF, la FINMA e la BNS nel 2011 e attualmente in fase di riesame.

Sezione 4: Obiettivi strategici della FINMA

Art. 14

Cpv. 1 e 2

La FINMA rientra tra le unità della Confederazione rese autonome con compiti di vigilanza sull’economia e sulla sicurezza, che sono di natura sovrana. I pertinenti compiti sono stati esternalizzati alla FINMA per garantire l’indipendenza della FINMA.45

Il Consiglio federale ha definito appositi principi guida46 per la gestione delle unità della Confederazione rese autonome. Gli obiettivi strategici delle unità rese autonome servono come importante elemento di controllo dinamico e a medio termine. Secondo l’articolo 9 capoverso 1 lettera a LFINMA, gli obiettivi strategici della FINMA sono stabiliti dal consiglio di amministrazione della FINMA e sottoposti per approvazione al Consiglio federale. Le basi giuridiche (in particolare le disposizioni concernenti lo scopo e i compiti) costituiscono il quadro in cui si inseriscono gli obiettivi strategici.

Le unità rese autonome redigono un rapporto in merito al raggiungimento degli obiettivi strategici all’attenzione del Consiglio federale, il quale informa il Parlamento conformemente al profilo di riferimento del resoconto approvato con decreto del Consiglio federale del 9 novembre 2011. Il rapporto si riallaccia agli obiettivi strategici e consente un confronto tra la situazione attuale e quella auspicata. Il Consiglio federale ritiene pertanto che i punti chiave dell’attuazione e parametri chiari, così come avviene per le altre unità rese autonome, siano importanti per poter verificare e valutare le attività della FINMA e per il rapporto annuale da presentare al Parlamento.

Cpv. 3 e 4

Affinché il DFF, in rappresentanza del Consiglio federale, abbia sufficiente tempo a disposizione per valutare gli obiettivi strategici e porre eventuali domande di verifica o formulare commenti, la FINMA sottopone i suoi obiettivi strategici al DFF tre mesi prima della prevista approvazione da parte del Consiglio federale.

Dopo l’approvazione da parte del Consiglio federale, gli obiettivi strategici sono pubblicati dalla FINMA così come nel sito Internet del DFF e della SFI.

Inoltre, gli obiettivi strategici della FINMA e il relativo rapporto concernente l’attuazione della strategia della FINMA fanno parte dei contenuti discussi attualmente ogni anno tra la FINMA e il Consiglio federale secondo l’articolo 21 capoverso 2 LFINMA. Nel corso dell’anno il DFF svolge ulteriori colloqui con gli organi della FINMA, ad esempio in merito alle questioni e alle sfide attuali poste dalla regolazione e dal contesto internazionale.

45 FF 2006 2625, pag. 2632 seg.

46 Consultabili sul sito www.aff.admin.ch > Temi > Governo d’impresa. 231.2 \ COO.2255.101.2.795196 23/26