Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/29: Nuova ordinanza di esecuzione della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA · 26 pagine
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Ordinanza concernente la legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
In merito alle consultazioni concernenti le regolamentazioni FINMA, l’ordinanza definisce determinati valori di riferimento per forma e termini (art. 9 segg.). Questi valori si ispirano alle direttive applicabili anche alle leggi e alle ordinanze sovraordinate tenendo conto della differenza di livello.
Le nuove disposizioni codificano essenzialmente la prassi odierna della FINMA e pertanto non prevedono modifiche rilevanti rispetto allo status quo. Tuttavia, con le disposizioni previste il processo della consultazione pubblica acquista un carattere vincolante e unitario per forma e termini. Questo incrementa la certezza del diritto e della pianificazione per gli interessati.
1.3.4 Collaborazione interna all’Amministrazione
La collaborazione della FINMA con altre unità amministrative prende spunto dalla LFINMA, dalle leggi sui mercati finanziari secondo l’articolo 1 capoverso 1 LFINMA e dai principi fondamentali della collaborazione secondo la legge del 21 marzo 199713 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) e dell’OLOGA. La collaborazione tra la FINMA e il DFF è menzionata esplicitamente in vari punti della LFINMA (in particolare art. 7 cpv. 5, art. 39 cpv. 2 e art. 42b cpv. 2).
Secondo l’articolo 7 capoverso 5 LFINMA, la FINMA emana direttive per l’attuazione dei principi enunciati in questo articolo e opera d’intesa con il DFF. In futuro, il processo di questa collaborazione sarà concretizzato in un accordo tra la FINMA e il DFF.
Per quanto riguarda l’articolo 39 capoverso 2 LFINMA, la nuova ordinanza precisa all’articolo 15 che la FINMA informa il DFF in merito a informazioni non accessibili al pubblico concernenti determinati partecipanti al mercato finanziario, se questo concorre a preservare la stabilità del sistema finanziario, nonché nei casi con una portata economica o politica potenzialmente ampia. Questo modo di procedere è essenziale affinché le autorità politicamente responsabili siano informate per tempo di eventuali avvenimenti critici.
Conformemente a quanto riportato all’articolo 42b LFINMA, per adempiere i propri compiti la FINMA può partecipare a iniziative multilaterali di organizzazioni e organismi internazionali nel cui ambito sono scambiate informazioni (ad es. la «Data Gaps Initiative» del Financial Stability Board [FSB], le valutazioni tra pari del Fondo monetario internazionale incentrate sul settore finanziario). Se si tratta di un’iniziativa di grande portata per la piazza finanziaria svizzera, la partecipazione allo scambio di informazioni deve avvenire d’intesa con il DFF.
La collaborazione tra la FINMA e il DFF nell’adempimento dei compiti internazionali della FINMA (art. 6 cpv. 2 LFINMA) è descritta in maniera esauriente nel messaggio del 1° febbraio 200614 sulla legge federale concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari. Secondo questo messaggio,15 «la rappresentanza in queste organizzazioni sarà stabilita di volta in volta d’intesa con il DFF, al quale incombe la responsabilità della politica internazionale inerente alla piazza finanziaria. Per quanto concerne la partecipazione alle organizzazioni internazionali, l’AUFIN [ora denominata FINMA] dovrà quindi accordarsi con il DFF. Questo riguarda in particolare anche la formulazione di standard internazionali, i quali rivestono un’importanza supplementare [recte: fondamentale] per il settore finanziario svizzero. L’AUFIN e il DFF possono disciplinare i particolari della collaborazione in un accordo».16 La nuova ordinanza definisce all’articolo 2 e seguenti la collaborazione tra la FINMA e il DFF nei compiti
13 RS 172.010
14 FF 2006 2625
15 FF 2006 2625, pag. 2656
16 Alcuni aspetti della collaborazione nell’adempimento dei compiti internazionali sono stati disciplinati in accordi tripartiti tra il DFF, la FINMA e la BNS del 2009 (accordo sull’esercizio della partecipazione della Svizzera al FSB) e del 2011 (Memorandum d’intesa in materia di stabilità finanziaria e scambio di informazioni per la regolamentazione dei mercati finanziari). 231.2 \ COO.2255.101.2.795196 8/26