Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/29: Nuova ordinanza di esecuzione della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA · 26 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo
Ordinanza concernente la legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
approvazione degli stessi da parte del Consiglio federale. Sancisce inoltre i principi della collaborazione tra la FINMA e il DFF e dello scambio di informazioni reciproco. Per disciplinare la collaborazione concreta e lo scambio di informazioni nell’adempimento dei compiti internazionali e nell’attività di regolamentazione, l’ordinanza impone alla FINMA e al DFF la conclusione di un accordo.
1.2.4 Disposizione transitoria ed entrata in vigore
Secondo la disposizione transitoria della nuova ordinanza, entro cinque anni dall’entrata in vigore dell’ordinanza prevista inizio 2020, la FINMA verificherà che tutte le sue regolamentazioni rispettino la gerarchia normativa e, se del caso, procederà ai necessari adeguamenti o discuterà con il DFF di eventuali adeguamenti necessari a un livello normativo sovraordinato e redigerà in conclusione un rapporto all’attenzione del Consiglio federale.
1.3 Valutazione della normativa proposta
Nel prosieguo si delinea in che misura la nuova ordinanza e altri testi approvati dal Consiglio federale tengano conto, quando sono giustificate, delle critiche formulate nei confronti della FINMA dagli ambienti politici e dal settore finanziario. La nuova normativa proposta si fonda sull’attuale processo di regolamentazione applicato dalla FINMA e sulla collaborazione trasversale tra autorità, e ne rafforza la certezza del diritto e la trasparenza.
1.3.1 Attività di regolamentazione della FINMA
La competenza di regolamentazione della FINMA è fissata all’articolo 7 capoverso 1 LFINMA. Conformemente a quanto disposto dalla legge, la FINMA dispone di due strumenti di regolamentazione: le ordinanze e le circolari. Soltanto alle ordinanze è attribuita efficacia normativa. Le circolari, invece, hanno unicamente scopi di informazione e trasparenza sull’applicazione della legislazione sui mercati finanziari nella prassi e non costituiscono un atto normativo che, in forma direttamente vincolante e in termini generali e astratti, impone obblighi, conferisce diritti o determina competenze. Le circolari possono essere impugnate in tribunale dagli assoggettati alla vigilanza in un caso d’applicazione concreto.
Negli anni passati gli assoggettati alla vigilanza hanno messo in dubbio a più riprese la legittimità e la proporzionalità di alcune specifiche regolamentazioni FINMA. Nel 2017 un gruppo di banche nazionali, sotto l’egida dell’Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM), si è rivolto alle Commissioni di gestione (CdG) del Parlamento con la richiesta di verificare la legittimità dell’attività di regolamentazione della FINMA. Nel luglio 2018 la Commissione di gestione del Consiglio degli Stati (CdG-S) ha terminato i suoi lavori concernenti il rispetto del principio di legalità da parte della FINMA, giungendo alla conclusione che non vi sono le condizioni per svolgere ulteriori chiarimenti, come ad esempio l’apertura di un’inchiesta. In particolare, il sospetto di una pretesa violazione sistematica del principio di legalità da parte della FINMA non ha trovato conferma.7
La conclusione della CdG-S trova riscontro nel fatto che soltanto di rado si è fatto ricorso al diritto alla verifica giudiziaria dell’applicazione concreta delle circolari da parte degli assoggettati e che in questi casi i tribunali hanno quasi sempre appoggiato la regolamentazione della FINMA.
7 Nel comunicato stampa del 3 luglio 2018 la CdG-S fa esplicito riferimento ai vari interventi pendenti e aggiunge che in ultima analisi sarà il legislatore a dover decidere la portata futura dell’attività della FINMA in materia di regolamentazione (https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-gpk-s-2018-07-03-02.aspx). Cfr. sulla prassi di regolamentazione della FINMA, inoltre, il rapporto del Consiglio federale del 18 dicembre 2014, «L’attività di regolazione e di vigilanza della FINMA» (consultabile all’indirizzo https://www.admin.ch/gov/it/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-55751.html). 231.2 \ COO.2255.101.2.795196 5/26