Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/29: Nuova ordinanza di esecuzione della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA · 26 pagine
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Ordinanza concernente la legge sulla vigilanza dei mercati finanziari
1.3.2 Considerazione della concorrenzialità
Conformemente alle leggi sui mercati finanziari, la vigilanza sui mercati finanziari si prefigge la protezione dei creditori, degli investitori e degli assicurati, nonché la tutela della funzionalità dei mercati finanziari. L’articolo 4 LFINMA fissa inoltre come obiettivo secondario un contributo della vigilanza sui mercati finanziari al rafforzamento della reputazione e della concorrenzialità della piazza finanziaria svizzera, nonché della capacità di quest’ultima di affrontare le sfide future.
All’articolo 7 capoverso 2 LFINMA la considerazione della concorrenzialità a livello internazionale è ancorata una seconda volta nella legge. La disposizione stabilisce che la FINMA, nella sua attività di regolamentazione, deve considerare la concorrenzialità a livello internazionale della piazza finanziaria, oltre ad altri aspetti come i costi e le ripercussioni sulla concorrenza. La nuova ordinanza statuisce che eventuali deroghe a questo principio devono essere motivate (art. 6).
Già oggi la FINMA deve dimostrare in che modo considera i principi secondo l’articolo 7 LFINMA nella sua attività di regolamentazione. Le analisi dell’efficacia sono uno dei mezzi a tale scopo e in genere devono essere elaborate per tutti i progetti di regolamentazione (art. 7). Può essere necessario il contributo degli interessati per ottenere analisi dell’efficacia rilevanti.
Conformemente alla Costituzione federale11 (Cost.; art. 5 cpv. 2 e art. 170) e alla legge del 13 dicembre 200212 sul Parlamento ([LParl]; art. 141 cpv. 2), le analisi sulle ripercussioni economiche (le cosiddette analisi d’impatto della regolamentazione) devono essere svolte per tutte le regolamentazioni statali. Questo si applica anche alle leggi e alle ordinanze sui mercati finanziari sovraordinate alle regolamentazioni FINMA. Le analisi dell’efficacia delle regolamentazioni FINMA possono dunque basarsi sulle analisi d’impatto realizzate per atti normativi sovraordinati e devono limitarsi agli aspetti disciplinati anche nella regolamentazione FINMA. La portata e il grado di dettaglio delle analisi dell’efficacia dovranno inoltre dipendere dall’importanza di un progetto di regolamentazione.
Poiché la FINMA deve già oggi dimostrare in che modo considera i principi di regolazione di cui all’articolo 7 capoverso 2 LFINMA e per via della possibilità concessa nel quadro delle analisi di efficacia di basarsi sulle analisi d’impatto sovraordinate e di configurarle proporzionalmente all’importanza di un progetto di regolamentazione, si presuppone un onere supplementare limitato per la FINMA.
In linea di principio, le analisi d’impatto della regolamentazione o le analisi dell’efficacia spingono gli attori statali a riconsiderare in modo critico il proprio operato, a verificarne le conseguenze economiche (costi e benefici) e a vagliare eventuali possibilità d’azione alternative. Crescono così l’accettazione e la qualità delle direttive statali.
1.3.3 Dialogo con gli interessati
La FINMA conduce già oggi con gli interessati dalle questioni di regolamentazione un dialogo intenso attraverso vari canali. Per i progetti di regolamentazione importanti, la FINMA coinvolge gli interessati con anticipo. Questa collaborazione precoce sulle questioni tecniche è apprezzata da entrambe le parti e fornisce un contributo importante alla comprensione reciproca nonché all’accettazione e alla praticabilità delle regolamentazioni.
La nuova ordinanza si rifà alla prassi esistente della collaborazione e del dialogo tra la FINMA e gli interessati per codificarla e integrarvi condizioni complementari mirate. L’informazione tempestiva e l’adeguata partecipazione degli interessati ai progetti di regolamentazione vengono sanciti nell’ordinanza (art. 8). La configurazione precisa di tale partecipazione spetta alla FINMA.
11 RS 101
12 RS 171.10 231.2 \ COO.2255.101.2.795196 7/26