Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/29: Nuova ordinanza di esecuzione della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA · 26 pagine

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Ordinanza concernente la legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

scopo devono essere sfruttati i margini di manovra per trovare soluzioni a livello nazionale che tengano conto delle strutture specifiche della piazza finanziaria svizzera.

Cpv. 7

Per contribuire alla coerenza del quadro normativo, la FINMA menzionerà il modo in cui la sua regolamentazione si inserisce nella politica dei mercati finanziari del Consiglio federale. Nella sua attività di regolamentazione, la FINMA deve di conseguenza indicare fino a che punto la regolamentazione tiene conto della politica dei mercati finanziari del Consiglio federale (cfr. anche art. 14 cpv. 2 OLOGA). Questa indicazione può, et dovrebbe idealmente, essere molto concisa.

Cpv. 8

La politica dei mercati finanziari del Consiglio federale39 prevede che determinate e importanti regolamentazioni in ambito finanziario siano sottoposte a una valutazione ex post per verificare la loro efficacia e accertare una possibile necessità di deregolamentazione o riregolamentazione. La FINMA ha già svolto simili valutazioni ex post nell’ambito della regolamentazione della liquidità e dell’identificazione dei clienti e, all’atto della pubblicazione di nuove regolamentazioni, indica se e quando tali valutazioni ex post debbano essere eseguite.

È dunque opportuna anche una verifica periodica della regolamentazione della FINMA come componente importante della regolamentazione del mercato finanziario. Ciò può avvenire ad esempio parallelamente o congiuntamente a un esame del diritto superiore, nell’ambito di una modifica del contenuto di un’ordinanza della FINMA o di una sua circolare o come progetto a sé stante. In questo ambito possono essere verificate singole regolamentazioni (o parti di esse) così come un singolo aspetto (ad es. la forma scritta) contenuto in diverse regolamentazioni. È importante non considerare le regolamentazioni correlate solo isolatamente, in modo da rendere possibile una visione complessiva.

La verifica si riferisce agli aspetti della necessità (se una regolamentazione rimanga necessaria e opportuna), dell’adeguatezza (se una regolamentazione abbia dato buoni risultati, sia chiara e comprensibile, i costi siano proporzionati e nell’ambito di quanto originariamente stimato ecc.) e dell’efficacia (se la regolamentazione abbia conseguito l’obiettivo atteso o se vi siano strade diverse e più semplici per raggiungere l’obiettivo ecc.). Ove necessario, viene svolta d’intesa e coordinandosi con il DFF (per il coinvolgimento del DFF negli altri ambiti del processo di regolamentazione cfr. in particolare gli articoli 8, 9 e 13). Gli ambienti interessati devono essere consultati e i risultati della verifica sono da pubblicare.

Non sono ritenute opportune clausole di riesame rigide, ossia automatiche (ad es. ogni due anni) per tutte le regolamentazioni della FINMA, come avanzato da alcuni esponenti del settore, poiché aumenterebbero in misura considerevole i costi del personale destinato all’attività di regolamentazione della FINMA e manterrebbero elevata la dinamica normativa in modo artificiale e indesiderato. Inoltre non costituirebbe una misura efficiente, poiché tutte le regolamentazioni della FINMA devono essere riesaminate, a prescindere dai rischi affrontati dalla regolamentazione e dai costi generati.

Un limite temporale delle regolamentazioni della FINMA (cosiddette «clausole sunset») può essere opportuno nel singolo caso (ad es. nella regolamentazione di problemi che si verificano temporaneamente, per i problemi che possono essere risolti in modo duraturo con altre misure dopo un determinato periodo o in caso di atti le cui possibili ripercussioni sono incerte), tuttavia non deve diventare uno strumento generale che porti a un riesame periodico della regolamentazione. A tal fine è sufficiente la prevista verifica periodica.

39 Cfr. Rapporto del Consiglio federale del mese di ottobre del 2016, «Politica dei mercati finanziari per una piazza finanziaria svizzera competitiva», consultabile sul sito www.sif.admin.ch > Documentazione > Pubblicazioni > Rapporto politica mercati finanziari. 231.2 \ COO.2255.101.2.795196 18/26